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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38859/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il diniego della liberazione anticipata per i semestri dal 03/11/2016 al 03/05/2019. Il diniego era fondato sulla circostanza che il ricorrente era stato condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) in periodo indicato come perdurante fino al 2019, quindi configurante un "reato ostativo". Il ricorrente contestava l'erronea applicazione dell'art. 54 dell'ordinamento penitenziario e il vizio di motivazione del Tribunale, che non avrebbe effettuato una verifica autonoma e specifica delle date di effettiva partecipazione all'associazione (ossia della effettiva durata della condotta criminosa accertata in sentenza), e avrebbe indebitamente richiesto al detenuto di fornire "prove" della cessazione del vincolo associativo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame. Ha ritenuto che il Tribunale non abbia chiarito se e in che modo abbia verificato, mediante esame puntuale della motivazione della sentenza di condanna, le date cui deve farsi riferimento circa la durata della partecipazione al reato associativo (contestazione "aperta"). Ha inoltre censurato l'attribuzione al detenuto dell'onere di produrre "prove oggettive" della cessazione del vincolo associativo, ribadendo che il giudice dell'esecuzione deve verificare la durata della condotta sulla base degli accertamenti dei giudici di merito e che, se la motivazione è carente, il provvedimento va annullato e rinviato per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato associativo di tipo mafioso qualificato come reato "ostativo" ai benefici penitenziari quando la partecipazione è ritenuta perdurante: la sua durata temporale va accertata e valorizzata ai fini della concedibilità della liberazione anticipata.

  • art. 54 ordinamento penitenziario

    Norma richiamata nel ricorso come criterio di applicazione dei benefici penitenziari; la censura riguarda una errata applicazione/valutazione del requisito della concedibilità della liberazione anticipata in presenza di reati ostativi.

  • Cass. Sez. 1, n. 49625 del 14/11/2023 (Rv. 285429)

    in tema di benefici penitenziari, ai fini della concessione della liberazione anticipata in presenza di un reato ostativo permanente con contestazione cd. aperta (nella specie quello di partecipazione ad associazione di tipo mafioso), è necessario che il giudice verifichi, tenendo conto della motivazione della sentenza di condanna, le date cui deve essere riferita in concreto ed entro le quali deve ritenersi esaurita la condotta partecipativa attribuita al condannato

    Principio operativo: il giudice dell'esecuzione deve compiere una verifica puntuale, con lettura critica della motivazione della sentenza di merito, per individuare le date concrete di cessazione della partecipazione al reato associativo contestato "apertamente".

  • Cass. Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022 (dep. 2023) (Rv. 284511)

    Sottolinea che il giudice dell'esecuzione non ha poteri autonomi di delimitazione temporale della condotta delittuosa rispetto all'accertamento dei giudici della cognizione e non può pretendere dal condannato prove supplementari quando la sentenza di merito contiene accertamenti specifici sulla durata della partecipazione.

  • Cass. Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018 (dep. 2019) (Rv. 274801)

    Riferimento a prassi secondo cui il Tribunale può acquisire ulteriori informazioni e documentazione per valutare la concedibilità dei benefici dopo aver effettuato la verifica della durata della condotta associativa.

Massime di principio

  • Quando la condanna riguarda un reato associativo "contestato in forma aperta", il giudice dell'esecuzione deve verificare, mediante attenta lettura della motivazione della sentenza di condanna, le date concrete cui riferire la durata della partecipazione: non è ammesso un diniego automatico basato su date generiche presenti nella contestazione.
  • Il sopravvenire dello stato di detenzione non implica automaticamente la cessazione del vincolo associativo, ma la sua persistenza o cessazione deve risultare dall'accertamento giudiziario; il detenuto non ha l'onere di provare da solo la cessazione se la sentenza di merito non lo esclude.
  • Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi ai giudici della cognizione nell'individuazione temporale della condotta criminosa: deve attenersi agli accertamenti di merito e, se necessario, acquisire elementi integrativi dal processo o da altre fonti prima di negare il beneficio.
  • Una motivazione non chiara o contraddittoria circa la durata della partecipazione all'associazione determina la nullità del provvedimento di diniego e impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
  • In presenza di dubbi ragionevoli sulla durata della condotta ostativa, il principio di legalità e del controllo del giudice sull'elemento temporale impongono al giudice dell'esecuzione di approfondire e motivare specificamente la decisione, non di applicare rigidamente l'ostatività.

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