Sentenza del 25/03/2015 n. 5984 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento n. 56/02/07, depositata il 14 dicembre 2007, che aveva confermato l’annullamento dell’atto di contestazione n. 32/2004. L’atto aveva irrogato sanzioni dopo che non si era perfezionato il condono previsto dall’art. 9 della legge n. 289/2002. L’Ufficio contestava, con sei motivi, la ritenuta scusabilità degli errori nelle domande di condono e l’efficacia della definizione per il 2001 e il 2002: per il 2001 mancavano i ricavi nella dichiarazione integrativa e il pagamento integrativo era stato eseguito dopo la contestazione; per il 2002 era stato versato l’importo minimo, benché la società partecipata non fosse risultata congrua rispetto agli studi di settore. Contestava inoltre la motivazione sull’incertezza delle norme e delle indicazioni amministrative.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quinto motivo, respinto il primo, il terzo e il quarto e dichiarato assorbito il sesto. Ha stabilito che, salvo la specifica ipotesi di pagamento rateale delle eccedenze prevista dall’art. 9, comma 12, della legge n. 289/2002, il mancato versamento tempestivo delle imposte impedisce il perfezionamento della definizione automatica: per il 2001, quindi, il pagamento effettuato dopo la contestazione non poteva sanare il mancato rispetto dei termini. Quanto al 2002, ha ritenuto insufficiente la motivazione della sentenza sulla scusabilità dell’errore, perché non indicava quali circolari o pareri avrebbero potuto indurre il contribuente a credere legittimo il pagamento minimo in presenza della situazione della società partecipata. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato ad altra sezione della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, anche per regolare le spese di ogni fase e grado; non ha definito in via definitiva l’esito complessivo della controversia.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 1, 2 e 12, e art. 8, commi 3 e 4
La definizione automatica si perfeziona, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289 cit., art. 9, comma 1 e 2, con il versamento dell'imposta di cui alla dichiarazione integrativa; versamento da eseguirsi entro il 16 o 24 aprile 2003, in ragione del combinato disposto di cui alla L. n. 289 cit., art. 9, comma 1; art. 8, commi 3 e 4; oppure, ai sensi della L. n. 289 cit., art. 9, comma 12, in ipotesi di pagamento rateale delle eccedenze, entro il 30 novembre 2003 e il 20 giugno 2004, con maggiorazione degli interessi; e poichè solo in quest'ultimo caso, cioè in ipotesi di mancato versamento rateale delle eccedenze, è previsto che "L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione", deve farsi a contrario conseguire che, negli altri casi, il mancato tempestivo versamento delle imposte comporta decadenza dal beneficio della definizione automatica L. n. 289 cit., ex art. 9.
La definizione automatica si perfeziona con il pagamento entro i termini previsti. Il pagamento tardivo non conserva il beneficio, tranne nella specifica ipotesi di rateizzazione delle eccedenze disciplinata dal comma 12, per la quale la legge esclude espressamente che l’omesso versamento entro le date indicate renda inefficace l’integrazione.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4
Ora, in disparte l'ulteriore rilievo che la ratio decidendi dell'impugnata sentenza non è stata completamente colta nella parte in cui la CT di Secondo Grado ha giudicato scusabile l'errore contenuto nella dichiarazione integrativa essenzialmente perchè ritenuto materiale (Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011; Cass. sez. 1 n. 15952 del 2007), il motivo difetta preliminarmente di autosufficienza ai sensi dell'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 4, in quanto non indica quale sia la norma che stabilisce che l'errore scusabile non impedisce la definizione automatica L. n. 289 cit., ex art. 9 e quindi nemmeno indica quale sia la norma che stabilisce la fattispecie rilevante di errore scusabile che si dovrebbe verificare ai fini del condono
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo autosufficiente la norma asseritamente violata e la regola che si assume applicabile alla fattispecie. La mancata individuazione di tali elementi rende inammissibile la censura.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
un accertamento che però non può essere sindacato quando logicamente e congruamente motivato, per esempio con riferimento a contrastanti precedenti giurisprudenziali o a errate indicazioni fornite dall'Amministrazione circa l'interpretazione di norme, (Cass. sez. lav. n. 11090 del 2007); cosicchè, trattandosi di un vizio motivazionale, lo stesso andava denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. I n. 4178 del 2007).
La valutazione di scusabilità dell’errore, quando dipende dall’accertamento delle circostanze concrete e dalla motivazione del giudice di merito, va censurata come vizio motivazionale; non è sufficiente prospettarla come violazione di legge.
Massime di principio
- Per beneficiare di una definizione agevolata occorre rispettare i termini e le modalità di pagamento stabiliti dalla legge. Un pagamento tardivo non sana normalmente il mancato perfezionamento, salvo una deroga espressa prevista dalla disciplina applicabile.
- La disponibilità del contribuente a pagare quanto dovuto o il pagamento eseguito dopo una contestazione non sostituiscono, di per sé, i requisiti e le scadenze necessari per perfezionare il condono.
- La scusabilità di un errore non può essere affermata in modo generico: la motivazione deve indicare concretamente le circostanze, le indicazioni amministrative o gli elementi interpretativi che avrebbero potuto indurre in errore un contribuente diligente.
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve confrontarsi con la ragione effettiva della decisione impugnata e indicare con precisione la norma e la regola asseritamente violate; altrimenti può essere dichiarata inammissibile.
- La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sul merito: il giudice di rinvio deve riesaminare i punti indicati dalla Corte applicandone i principi e decidere anche sulle spese.
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