Cassazione Penale, Sentenza n. 29490/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel corso di un procedimento cautelare reale il GIP aveva disposto il sequestro preventivo, diretto nei confronti della società e per equivalente nei confronti del legale rappresentante, del profitto ritenuto derivare da condotte provvisoriamente contestate ai sensi dell'art. 10-quater del d.lgs. 74/2000 e dell'art. 648 c.p. Il Tribunale del riesame aveva poi accolto l'impugnazione dei soggetti attinti dal sequestro, annullando il provvedimento genetico sul presupposto che, pur essendo emersa l'inesistenza dei crediti tributari portati in compensazione, non vi fossero elementi concreti dai quali inferire la consapevolezza dei cessionari circa tale inesistenza. La procura ha ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: il giudice del riesame avrebbe indebitamente valorizzato una asserita carenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati, senza confrontarsi con la motivazione del GIP sulla sussistenza del fumus commissi delicti e senza spiegare le ragioni del dissenso rispetto al sequestro, nonostante gli accertamenti della polizia giudiziaria fossero stati considerati dal giudice genetico.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero. Ha affermato che, in materia di sequestro preventivo, il sindacato sul fumus può investire anche l'elemento soggettivo solo quando il relativo vizio emerga ictu oculi; tuttavia, nel caso concreto, l'ordinanza del riesame aveva escluso il fumus con una motivazione meramente apparente, perché si limitava ad affermazioni generiche sul "principio di prova" offerto dagli istanti senza descriverne il contenuto e senza confrontarsi con gli elementi valorizzati dal GIP. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, per nuovo esame dell'istanza di riesame del sequestro preventivo.
Norme richiamate
fattispecie tributaria provvisoriamente contestata, richiamata quale presupposto del sequestro preventivo del profitto
ulteriore reato provvisoriamente contestato nel procedimento cautelare reale
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati in modo comprensibile ed esaustivo; la motivazione meramente apparente integra violazione di legge censurabile in cassazione anche in materia cautelare reale
norma implicita della materia del sequestro preventivo, richiamata dal contesto decisorio quale oggetto del riesame e del controllo di legittimità
Massime di principio
- Nel riesame del sequestro preventivo il giudice deve valutare sommariamente il fumus commissi delicti considerando anche l'elemento soggettivo, ma il relativo difetto può fondare l'annullamento solo se emerge in modo evidente, immediato e non opinabile dagli atti.
- La motivazione del provvedimento del riesame è solo apparente, e quindi censurabile per violazione di legge, quando non esplicita in modo comprensibile e completo le ragioni della decisione e non consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice.
- Il giudice del riesame che annulli un sequestro preventivo deve confrontarsi con le ragioni poste a base del provvedimento genetico e indicare quali elementi fattuali lo inducono a disattenderle; la mera enunciazione di formule generiche o apodittiche non è sufficiente.
- In materia di sequestro preventivo del profitto di reati tributari, la mera allegazione difensiva di controlli effettuati sui crediti compensati non basta, di per sé, a escludere il fumus se gli atti non consentono di superare gli elementi indiziari posti dal giudice della cautela.
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