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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32399/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato per ricettazione, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso riproponeva argomentazioni già formulate in appello, relative soprattutto alla confessione resa in ordine alla provenienza furtiva del ciclomotore e al presunto percorso di resipiscenza o dissociazione desumibile da tale confessione. La Corte territoriale aveva negato le attenuanti generiche valorizzando i numerosi e gravi precedenti penali specifici, tutti relativi a delitti contro il patrimonio, alcuni di rilevante entità, nonché la personalità dell'imputato desunta dal casellario giudiziale. Aveva inoltre ritenuto che la confessione riguardante il solo ciclomotore non fosse decisiva né per l'accertamento del dolo di ricettazione, essendo già disponibili autonomi elementi di prova, né quale indice di un concreto percorso di resipiscenza idoneo a superare il giudizio negativo derivante dai precedenti penali. Il ricorrente ha contestato tale valutazione, prospettando anche un'apparente contraddittorietà della motivazione e chiedendo una diversa ponderazione degli elementi favorevoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua, completa e priva di vizi logici la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche. Ha ribadito che il giudice di merito non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; gli altri elementi devono ritenersi disattesi o superati dalla valutazione complessiva. Le doglianze sono state ritenute dirette a ottenere una nuova ponderazione di elementi già adeguatamente valutati dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

    Il motivo di ricorso per cassazione non consente di sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa ponderazione degli elementi già esaminati, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e immune da vizi logici.

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche

    Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito può valorizzare i precedenti penali specifici e la personalità dell'imputato e non deve prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente il riferimento agli elementi decisivi o rilevanti.

  • art. 648 c.p.

    La sentenza richiama il dolo di ricettazione, osservando che la confessione relativa alla provenienza furtiva di uno solo dei beni non era determinante ai fini del suo accertamento, in presenza di autonomi elementi probatori già acquisiti.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma fissata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalla difesa o desumibile dagli atti; è sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, poiché gli altri si intendono disattesi o superati dalla valutazione complessiva.
  • La valorizzazione di numerosi e gravi precedenti penali specifici e della personalità dell'imputato può fondare il diniego delle attenuanti generiche, anche quando l'imputato abbia reso una confessione parziale.
  • La confessione relativa alla provenienza illecita di uno soltanto dei beni non costituisce necessariamente indice di un concreto percorso di resipiscenza idoneo a superare un giudizio negativo fondato sui precedenti penali e sulla personalità dell'imputato.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa ponderazione degli elementi di fatto già congruamente valutati dal giudice di merito; la censura è ammissibile soltanto se evidenzia effettivi vizi della motivazione riconducibili ai limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoRicettazioneImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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