Cassazione Penale, Sentenza n. 27238/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia nei confronti di un imputato ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso a Cerignola il 22 dicembre 2023, con pena di cinque mesi di reclusione dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale e la riduzione per il rito abbreviato. In cassazione la difesa ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 598-bis c.p.p. per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione in appello, benché le conclusioni scritte fossero state depositate nel termine utile; 2) nullità del giudizio di appello per omessa o tardiva notifica del decreto di citazione, notificato solo dieci giorni prima dell'udienza, con lesione del termine a comparire e del diritto di difesa; 3) mancanza di motivazione della sentenza di appello, asseritamente meramente adesiva alla decisione di primo grado; 4) erronea applicazione dell'art. 337 c.p., perché la condotta sarebbe consistita in una resistenza solo passiva, senza violenza o minaccia idonee a coartare l'azione dei pubblici ufficiali; 5) violazione dell'art. 62-bis c.p. e manifesta illogicità per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi, ritenendoli entrambi fondati. Ha stabilito che, nel giudizio di appello camerale senza partecipazione delle parti, il termine per il deposito di memorie di replica fino a cinque giorni prima dell'udienza va computato come termine libero ai sensi dell'art. 172, comma 5, c.p.p.; pertanto le conclusioni difensive depositate il 23 gennaio 2026 per l'udienza del 29 gennaio 2026 erano tempestive. Ha inoltre ritenuto tempestivamente eccepita e fondata la nullità derivante dalla mancata osservanza del termine a comparire, poiché il decreto di citazione era stato notificato solo dieci giorni prima dell'udienza, in violazione dell'art. 601 c.p.p. Accolti questi motivi preliminari, la Corte ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi, senza esaminarli. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio, previo rispetto del termine a difesa.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice contestata; la difesa ne contesta l'applicabilità a una condotta di mera resistenza passiva priva di violenza o minaccia idonee a coartare i pubblici ufficiali, ma la Corte non esamina il motivo nel merito perché assorbito.
nel giudizio di appello camerale senza partecipazione delle parti, le memorie di replica possono essere depositate fino a cinque giorni prima dell'udienza; il termine va inteso come libero e si computa escludendo dies a quo e dies ad quem.
"quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere"
si applica al termine di cui all'art. 598-bis c.p.p., imponendo il computo del termine come libero.
il mancato rispetto del termine a comparire nel giudizio di appello integra una nullità di ordine generale a regime intermedio relativa all'intervento dell'imputato.
usato per la notificazione del decreto di citazione all'imputato presso la casella di posta elettronica del difensore, dopo il tentativo infruttuoso presso il domicilio eletto.
richiamato dalla difesa nel secondo motivo per denunciare la nullità del giudizio di appello per omessa/tardiva notifica del decreto di citazione.
indicato come disciplina dei termini entro i quali va rilevata o eccepita la nullità di ordine generale a regime intermedio.
richiamato dalla difesa nel primo motivo come parametro della dedotta nullità processuale.
richiamato nel quinto motivo in relazione alle attenuanti generiche e alla loro pretesa prevalenza sulla recidiva.
norma incriminatrice oggetto del giudizio di merito e della censura difensiva sulla configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello celebrato in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, il termine per il deposito di motivi nuovi, memorie e memorie di replica fino a cinque giorni prima dell'udienza è un termine libero, da computarsi ai sensi dell'art. 172, comma 5, c.p.p., con esclusione del dies a quo e del dies ad quem.
- La notifica del decreto di citazione in appello deve rispettare il termine a comparire previsto dalla legge; la sua violazione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio relativa all'intervento dell'imputato.
- La nullità derivante dal mancato rispetto del termine a comparire nel giudizio di appello deve essere eccepita o rilevata prima della deliberazione della sentenza di secondo grado; se tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza con rinvio.
- Quando risultano fondate questioni processuali preliminari idonee a travolgere la regolare costituzione del giudizio di appello, la Corte di cassazione può limitarsi ad annullare con rinvio, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
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