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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18006/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia per i seguenti motivi principali: (1) carenza e vizio di motivazione in relazione al capo 34 (art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000) e all'inclusione di tale capo nel reato continuato, con conseguente aumento di pena non giustificato (eccepito soprattutto da Gnecchi); (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo e nella quantificazione degli aumenti per i reati "satellite" in costanza di continuazione (eccepito da Timothy e Franco Giannella); (3) travisamento della prova e errata determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa/accisa (da cui deriva la confisca per equivalente), con contestazione degli importi assunti a parametro per la confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. In particolare: (a) il motivo relativo al capo 34 proposto da Gnecchi è stato ritenuto inammissibile in quanto già coperto da giudicato formatosi con la precedente sentenza della stessa Corte (sent. n. 2779/2023), per cui non potevano essere nuovamente prospettate censure sulla configurabilità del reato; (b) le doglianze sui singoli aumenti per continuazione proposte dai Giannella sono state respinte: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato (o abbia potuto operare il richiamo motivazionale alla precedente decisione) e che gli aumenti contestati fossero di esigua entità, ragion per cui l'onere di motivazione specifica si attenua; (c) la quantificazione della confisca è stata confermata nei termini adottati dalla Corte d'appello in quanto la giurisprudenza di legittimità individua quale profitto del reato (art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000) l'intero ammontare dell'imposta evasa/accisa, giustificando la confisca per equivalente sugli importi così calcolati. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000

    La Corte conferma l'orientamento secondo cui, in caso di indebita compensazione di crediti d'imposta, il profitto del reato ai fini della confisca per equivalente è costituito dall'importo corrispondente all'intera imposta evasa/accisa.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola il reato continuato: il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare gli aumenti per i reati satellite; la Corte ricorda però che l'obbligo di motivazione specifica sugli aumenti subisce una mitigazione quando gli aumenti sono di esigua entità.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principio generale di motivazione delle decisioni penali. I ricorrenti lamentavano violazioni di tale principio; la Corte ha tuttavia ritenuto che, alla luce del quadro probatorio e dei precedenti motivati, non sussistesse un'inammissibile carenza di motivazione.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma citata dai ricorrenti a sostegno dell'esigenza di motivazione dell'appello; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o manifestamente infondate.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiama l'onere del giudice di motivare l'accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; contestazioni su tale punto sono state respinte perché, in parte, precluse dal giudicato e, in parte, non persuasive.

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla valutazione della prova: i ricorrenti lamentavano mancata considerazione di elementi probatori favorevoli; la Corte non ha ritenuto sussistere travisamenti tali da giustificare l'accoglimento dei ricorsi.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiama il principio di corretto apprezzamento del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto che le doglianze relative al travisamento della prova fossero manifestamente infondate o precluse.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la statuizione sulle spese e l'eventuale condanna pecuniaria quando i ricorsi sono inammissibili; la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000 ciascuno.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la lett. e) vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto che alcune doglianze fossero comunque precluse dal giudicato o manifestamente infondate.

  • art. 132 e 133 cod. pen.

    Norme sulla determinazione della pena e sui criteri per la commisurazione; i ricorrenti contestavano la quantificazione degli aumenti, ma la Corte ha ritenuto corretta la metodologia applicata dal giudice di merito, tenuto conto della ridotta entità degli aumenti e della motivazione richiamata.

Massime di principio

  • Se una pronuncia di legittimità precedente ha già dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità su determinati capi, le stesse censure non possono essere riproposte in nuovo ricorso per cassazione: sono precluse per giudicato.
  • In tema di reato continuato (art. 81 c.p.) il giudice deve motivare gli aumenti per i reati satellite in modo distinto, ma l'onere motivazionale si attenua quando gli aumenti sono di esigua entità: per piccoli incrementi è sufficiente una motivazione generale che consenta di verificare l'assenza di cumulo materiale e il rispetto dei limiti di proporzione.
  • Per i reati tributari collegati a indebite compensazioni, il "profitto" ai fini della confisca per equivalente è generalmente individuato nell'intero ammontare dell'imposta evasa/accisa; per contestare la quantificazione della confisca occorre dimostrare concretamente l'erroneità dei calcoli o il travisamento documentale.
  • Le doglianze sulla motivazione devono incidere concretamente sulla decisione: proteste generiche o non decisive, o che replicano questioni già risolte, sono spesso dichiarate inammissibili come manifestamente infondate.
  • Nel proporre ricorso per cassazione è essenziale distinguere i profili nuovi da quelli coperti da giudicato e fornire argomentazioni puntuali (con riferimenti probatori e giuridici) quando si contesta la valutazione del fatto o la quantificazione della pena/ confisca; altrimenti il rischio è l'inammissibilità e la condanna alle spese.

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