Cassazione Penale, Ordinanza n. 06360/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona sottoposta a misura di prevenzione ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva confermato l'aggravamento della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno disposto dal Tribunale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la violazione del divieto di frequentare soggetti pregiudicati andrebbe valutata tenendo conto della concretezza e pericolosità dell'incontro e che, nel caso concreto, gli episodi contestati sarebbero stati meramente occasionali. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla richiesta di revoca dell'aggravamento. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specificità, e il secondo motivo non deducibile in cassazione nel procedimento di prevenzione, poiché è ammessa solo la violazione di legge, salvo motivazione inesistente o meramente apparente, ipotesi non prospettata nel ricorso.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, d. lgs. 159/2011
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge.
art. 27, comma 2, d. lgs. 159/2011
Nel procedimento di prevenzione il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non è deducibile nel ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione, salvo motivazione inesistente o meramente apparente.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è circoscritto alla violazione di legge, con esclusione del vizio di motivazione salvo i casi di motivazione inesistente o meramente apparente.
- Un motivo di ricorso formulato in termini generici e apodittici, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato, è inidoneo a introdurre una rituale censura di legittimità.
- La presenza di un provvedimento di prevenzione che abbia analiticamente descritto le ripetute violazioni degli obblighi imposti rende non sufficiente una contestazione meramente assertiva della occasionalità dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione, quando accompagnata da profili di colpa del ricorrente, comporta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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