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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25910/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre censure: 1) infondatezza della imputazione per omessa presentazione delle dichiarazioni in quanto il ricorrente avrebbe perso i poteri gestori prima della scadenza per effetto del fallimento e dunque non sarebbe stato il soggetto obbligato; 2) vizio nella quantificazione dell imposta evasa perché basata su accertamento induttivo e su rimanenze e spesometro senza verifica concreta, non tenendo conto di pignoramenti e precedenti giacenze; 3) contraddittorietà della statuizione sul reato di occultamento o distruzione delle scritture, posto che la Corte avrebbe comunque ricostruito lo stato patrimoniale, escludendo l impossibilità di ricostruzione richiesta dall art.10 d.lgs.74/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che l obbligo dichiarativo nasce al termine del periodo di imposta e permane fino all estinzione mediante presentazione della dichiarazione: la successiva perdita dei poteri gestori (per fallimento sopravvenuto) non esclude la responsabilità del fallito per i periodi gestiti da lui. Per l IVA la scadenza era antecedente al fallimento; per l IRES, pur essendo la scadenza amministrativa successiva, il periodo d imposta era comunque stato gestito dal ricorrente e quindi l obbligo era suo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: la Corte territoriale aveva spiegato i criteri di calcolo (rimanenze, dati 2017, spesometro, criteri di ricarico) e il ricorso non ha confutato specificamente la solidità del metodo. Il terzo motivo è inammissibile: ai fini dell art.10 non è richiesta l impossibilità assoluta di ricostruire il reddito, ma anche un impedimento relativo che renda più difficoltosa la ricostruzione; la ricostruzione attraverso indici alternativi non esclude il reato di occultamento. Conseguentemente sono confermate le condanne per omessa presentazione delle dichiarazioni e per occultamento o distruzione di scritture.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.74 del 2000, art.5, comma 1

    L obbligo di presentare la dichiarazione nasce in capo al soggetto che era alla guida dell impresa al termine del periodo di imposta; la perdita successiva dei poteri gestori (es. per fallimento sopravvenuto) non esclude la responsabilità per l omessa dichiarazione relativa a quel periodo

  • d.lgs. n.74 del 2000, art.10, comma 1

    Il reato di occultamento o distruzione delle scritture si configura anche quando la ricostruzione dei redditi o del volume d affari sia resa solo relativamente più difficoltosa; non è necessaria un impossibilità assoluta di ricostruzione se dal comportamento emerge l ostacolo alla ricostruzione agevole

  • d.lgs. n.74 del 2000, art.5, comma 2

    Rilevanza della proroga penale del termine di presentazione delle dichiarazioni (menzionata nel caso per la individuazione del termine utile ai fini penalistici)

  • d.l. n.34 del 2019, art.4-bis

    Richiamata la proroga amministrativa del termine per la dichiarazione IRES (utilizzata nella ricostruzione dei termini nel caso concreto), che tuttavia non muta l attribuzione dell obbligo in relazione al periodo d imposta gestito dal fallito

Massime di principio

  • L obbligo di presentare la dichiarazione fiscale si determina alla scadenza del periodo d imposta: chi era alla guida dell impresa a quel momento è il soggetto obbligato, anche se successivamente perde i poteri per sopraggiunto fallimento
  • La sopravvenuta sostituzione del gestore (es. curatore fallimentare) non esonera il fallito dalla responsabilità per le dichiarazioni relative ai periodi gestiti da lui
  • Per contestare in Cassazione la quantificazione dell imposta evasa è necessario un motivo specifico e motivato; critiche generiche all uso di rimanenze o di dati alternativi (spesometro) risultano inammissibili se il giudice di merito ha indicato i criteri seguiti
  • Ai fini del reato di occultamento o distruzione delle scritture non è richiesta l impossibilità assoluta di ricostruire il reddito: è sufficiente che la condotta abbia reso la ricostruzione più difficoltosa, costringendo il giudice a usare indici alternativi
  • In situazioni analoghe è essenziale conservare e produrre documentazione probatoria precisa (inventari, documenti di giacenza, atti di pignoramento) per contrastare valutazioni induttive e dimostrare la consistenza reale delle rimanenze

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