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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19982/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente aveva versato l'addizionale IRES prevista dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133/2013 e ne aveva chiesto il rimborso, censurando la norma per incostituzionalità (violazione degli artt. 3, 53, 77 e 41 Cost.) e per incompatibilità con il diritto UE in quanto avrebbe costituito un aiuto di Stato/distorsione della concorrenza a danno di operatori non residenti o senza stabile organizzazione in Italia. In secondo luogo si deduceva vizio di motivazione della sentenza di merito e mancata rimessione alla Corte di Giustizia UE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le questioni sollevate di incostituzionalità siano già state esaminate e definite dalla Corte Costituzionale (sent. n. 52/2019 e richiamo alla sent. n. 288/2019), che ha escluso l'illegittimità dell'addizionale ritenendola una misura temporanea e compensativa inserita in un più ampio contesto di interventi sul settore finanziario. Ha inoltre escluso che sussista discriminazione rispetto a soggetti stranieri privi di stabile organizzazione (non soggetti ad IRES) e ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione della CTR e la mancata rimessione alla Corte UE. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 5.600,00) e dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato.

Norme richiamate

  • d.l. n. 133/2013, art. 2, comma 2 (addizionale IRES)

    La disposizione è stata ritenuta costituzionalmente lecita dalla Corte Costituzionale: si configura come misura temporanea e straordinaria applicata alle società bancarie e assicurative in ragione di un indice specifico di capacità contributiva e inserita in un quadro di compensazioni fiscali

  • Costituzione, artt. 3, 53, 77 e 41

    Le censure basate su questi articoli (parità, capacità contributiva, provvedimenti in materia finanziaria e libertà di iniziativa economica) sono state ritenute infondate alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha valutato legittima la scelta del legislatore come non arbitraria e proporzionata

  • d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Richiamato in relazione al diritto al rimborso tributario; il vizio prospettato non è stato ritenuto sussistente perché la questione di costituzionalità è già stata definita e non giustifica il rimborso

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    Norma richiamata per dedurre violazione di legge e falsa applicazione in cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure che si fondavano sulle questioni già risolte dalla Corte Costituzionale

  • codice di procedura civile, art. 132

    Il motivo che denunciava insufficiente o contraddittoria motivazione è stato ritenuto infondato perché la critica riguardava decisioni assunte alla stregua di questioni costituzionali già decise e dunque non idonee a fondare vizio di motivazione in cassazione

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228)

    Applicata per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Se la Corte Costituzionale ha già pronunciato sulla legittimità di una norma tributaria, le relative doglianze di incostituzionalità in sede civile vengono generalmente dichiarate infondate e il rimedio restitutorio difficilmente trova accoglimento.
  • Un prelievo temporaneo e mirato su settori specifici (es. banche e assicurazioni) può essere ritenuto costituzionalmente legittimo se inserito in un quadro di misure compensative e se il legislatore mostra una ragionevole connessione con una capacità contributiva specifica del settore.
  • La presunta discriminazione rispetto a soggetti non residenti va valutata tenendo conto della tassazione sul reddito d'impresa: i soggetti senza stabile organizzazione non sono assoggettati ad IRES, perciò l'esistenza di un 'vantaggio' per gli stranieri può non configurare un trattamento discriminatorio rilevante ai fini costituzionali o comunitari.
  • La richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia UE richiede elementi concreti che dimostrino una questione di interpretazione del diritto UE; se il profilo comunitario è generico o concerne la capacità di imposizione nazionale su redditi di imprese residenti, la rimessione può essere ritenuta non necessaria.
  • Le doglianze sulla motivazione del giudice di merito (art. 132 c.p.c.) devono evidenziare specifici punti di insufficienza o contraddittorietà decisivi per la decisione; critiche che riformulano questioni già decise dalla Corte Costituzionale sono spesso inammissibili o infondate in Cassazione.

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