Cassazione Civile, Sentenza n. 19982/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva versato l'addizionale IRES prevista dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133/2013 e ne aveva chiesto il rimborso, censurando la norma per incostituzionalità (violazione degli artt. 3, 53, 77 e 41 Cost.) e per incompatibilità con il diritto UE in quanto avrebbe costituito un aiuto di Stato/distorsione della concorrenza a danno di operatori non residenti o senza stabile organizzazione in Italia. In secondo luogo si deduceva vizio di motivazione della sentenza di merito e mancata rimessione alla Corte di Giustizia UE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le questioni sollevate di incostituzionalità siano già state esaminate e definite dalla Corte Costituzionale (sent. n. 52/2019 e richiamo alla sent. n. 288/2019), che ha escluso l'illegittimità dell'addizionale ritenendola una misura temporanea e compensativa inserita in un più ampio contesto di interventi sul settore finanziario. Ha inoltre escluso che sussista discriminazione rispetto a soggetti stranieri privi di stabile organizzazione (non soggetti ad IRES) e ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione della CTR e la mancata rimessione alla Corte UE. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 5.600,00) e dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato.
Norme richiamate
d.l. n. 133/2013, art. 2, comma 2 (addizionale IRES)
La disposizione è stata ritenuta costituzionalmente lecita dalla Corte Costituzionale: si configura come misura temporanea e straordinaria applicata alle società bancarie e assicurative in ragione di un indice specifico di capacità contributiva e inserita in un quadro di compensazioni fiscali
Costituzione, artt. 3, 53, 77 e 41
Le censure basate su questi articoli (parità, capacità contributiva, provvedimenti in materia finanziaria e libertà di iniziativa economica) sono state ritenute infondate alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha valutato legittima la scelta del legislatore come non arbitraria e proporzionata
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Richiamato in relazione al diritto al rimborso tributario; il vizio prospettato non è stato ritenuto sussistente perché la questione di costituzionalità è già stata definita e non giustifica il rimborso
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Norma richiamata per dedurre violazione di legge e falsa applicazione in cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure che si fondavano sulle questioni già risolte dalla Corte Costituzionale
codice di procedura civile, art. 132
Il motivo che denunciava insufficiente o contraddittoria motivazione è stato ritenuto infondato perché la critica riguardava decisioni assunte alla stregua di questioni costituzionali già decise e dunque non idonee a fondare vizio di motivazione in cassazione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228)
Applicata per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente
Massime di principio
- Se la Corte Costituzionale ha già pronunciato sulla legittimità di una norma tributaria, le relative doglianze di incostituzionalità in sede civile vengono generalmente dichiarate infondate e il rimedio restitutorio difficilmente trova accoglimento.
- Un prelievo temporaneo e mirato su settori specifici (es. banche e assicurazioni) può essere ritenuto costituzionalmente legittimo se inserito in un quadro di misure compensative e se il legislatore mostra una ragionevole connessione con una capacità contributiva specifica del settore.
- La presunta discriminazione rispetto a soggetti non residenti va valutata tenendo conto della tassazione sul reddito d'impresa: i soggetti senza stabile organizzazione non sono assoggettati ad IRES, perciò l'esistenza di un 'vantaggio' per gli stranieri può non configurare un trattamento discriminatorio rilevante ai fini costituzionali o comunitari.
- La richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia UE richiede elementi concreti che dimostrino una questione di interpretazione del diritto UE; se il profilo comunitario è generico o concerne la capacità di imposizione nazionale su redditi di imprese residenti, la rimessione può essere ritenuta non necessaria.
- Le doglianze sulla motivazione del giudice di merito (art. 132 c.p.c.) devono evidenziare specifici punti di insufficienza o contraddittorietà decisivi per la decisione; critiche che riformulano questioni già decise dalla Corte Costituzionale sono spesso inammissibili o infondate in Cassazione.
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