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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3624/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto della richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente alla pena residua di anni 4, mesi 3, giorni 6 risultante dal provvedimento di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza del 13/11/2020. Il ricorrente deduceva violazione e erronea applicazione della legge penale e delle garanzie costituzionali e convenzionali (art. 47 ord. pen., art. 27 Cost., art. 3 CEDU), sostenendo che vi erano elementi che dimostravano l'avvio di un percorso di rieducazione e che pertanto il diniego era ingiustificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto incensurabile la valutazione del Tribunale di sorveglianza che aveva motivato il rigetto con la necessità di una progressione trattamentale, il consistente residuo di pena e la circostanza che l'attività prospettata per il trattamento si sarebbe svolta esclusivamente in ambito familiare (condizione ritenuta non idonea a garantire controllo e serietà dell'impegno rispetto a un datore di lavoro esterno). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, anche in presenza di elementi positivi, il Tribunale può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di osservazione o altri esperimenti premiali, specie quando il reato denota elevata capacità di delinquere o contiguità con ambienti criminali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47

    La norma disciplina l'affidamento in prova ai servizi sociali e richiede valutazioni prognostiche e trattamentali; la Corte ha interpretato che il giudice di merito può negare l'accesso alla misura quando sussistono ragioni di progressione trattamentale, residuo di pena non trascurabile o elementi che non garantiscono controllo e serietà dell'impegno

  • Costituzione, art. 27

    Richiamato dal ricorrente in riferimento all'obiettivo rieducativo della pena; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione e l'applicazione della misura alternativa consapevolmente fondata su valutazioni trattamentali non violano il dettato costituzionale se motivate e proporzionate

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 3

    Invocato dal ricorrente per ipotetiche condizioni detentive o trattamentali lesive; la Corte ha escluso violazione richiamando la discrezionalità del giudice di sorveglianza nel valutare l'opportunità delle misure alternative, quando adeguatamente motivata

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che prevede la sanzione pecuniaria per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, in assenza di elementi che escludessero la colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La concessione di misure alternative alla detenzione è discrezionale e dipende da una valutazione prognostica e trattamentale: anche se emergono elementi positivi, il giudice può richiedere ulteriori periodi di osservazione o esperimenti premiali prima di concedere l'affidamento in prova
  • Un residuo di pena non trascurabile e la gravità o la natura del reato possono giustificare il diniego di misure alternative, soprattutto se sussiste il sospetto di contiguità con ambienti delinquenziali
  • Proposte di attività trattamentali che si svolgono esclusivamente in ambito familiare sono meno persuasive rispetto a piani che prevedono supervisione esterna (datore di lavoro o servizio sociale esterno), poiché offrono minori garanzie di controllo e di effettività dell'impegno
  • In sede di impugnazione in Cassazione, la Corte verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione: valutazioni ampie e coerenti del giudice di merito, fondate sui dati dell'istruttoria, difficilmente vengono riformate per mera divergenza di apprezzamento
  • Chi intende ottenere misure alternative dovrebbe documentare in modo concreto e dettagliato il piano trattamentale (attività, supervisione esterna, rapporti con servizi sociali, garanzie di controllo) e fornire elementi che riducano l'incertezza prognostica (colloqui, relazioni, percorsi riabilitativi già intrapresi)

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