Ordinanza n. 6190/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la correzione di sentenza pronunciata da questa Sezione sul ricorso 3033 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 5173/2026, limitatamente all'omessa distrazione delle spese e degli onorari in favore del difensore antistatario della parte appellata
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale il privato
La controversia
È stata proposta istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 5173/2026, poiché il dispositivo aveva liquidato le spese del giudizio in favore del Comune di San Giovanni in Fiore, senza tuttavia disporne la distrazione in favore del procuratore della parte appellata, che si era dichiarato antistatario e aveva formulato la relativa richiesta. L'omissione è stata dedotta come mera svista materiale, non come vizio di attività o di giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di correzione. Ha ritenuto che l'omessa distrazione delle spese, quando il difensore abbia dichiarato di averle anticipate e abbia formulato la richiesta, costituisca un errore od omissione materiale correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a., poiché la decisione sulla distrazione è sostanzialmente obbligata e accessoria rispetto al decisum. Il dispositivo della sentenza n. 5173/2026 è stato quindi corretto aggiungendo, dopo le parole «al Comune di San Giovanni in Fiore», la formula «con distrazione al difensore antistatario». Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione, avente carattere sostanzialmente amministrativo.
Norme richiamate
Consente la correzione degli errori e delle omissioni materiali contenuti nei provvedimenti del giudice amministrativo.
Impone alla Segreteria le annotazioni conseguenti alla correzione del provvedimento.
Richiamato, in combinato disposto con l'art. 93 c.p.c., quale fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Richiamato quale disciplina della distrazione delle spese e degli onorari in favore del difensore che dichiari di averli anticipati.
Massime di principio
- L'omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, ove il difensore abbia dichiarato di averle anticipate e abbia formulato la relativa richiesta, integra un'omissione materiale correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a., anziché un vizio di attività o di giudizio.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, ricorrendo la dichiarazione di anticipazione e la richiesta del difensore, costituisce una statuizione sostanzialmente obbligata e accessoria rispetto alla decisione sulle spese, non soggetta di regola a valutazione discrezionale del giudice.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 86 c.p.a. ha carattere sostanzialmente amministrativo; per tale procedimento non occorre provvedere sulle relative spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →