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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23312/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma del 20/07/2020 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado (30/01/2019): il ricorrente deduce (1) mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza e chiede l'applicazione della normativa previgente sul processo in contumacia; (2) errori di diritto e carenza motivazionale con riferimento al capo A) (reati di falso, con richiamo agli artt. 476 e 479 c.p.), sostenendo l'assenza di responsabilità e di prova della partecipazione di Fabiani; (3) ingiustizia della condanna per il capo B) (riciclaggio, art. 648-bis c.p.), per assenza del dolo e della consapevolezza sulla provenienza del veicolo, con richiesta di assoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto preliminare relativo alla notifica ha respinto la doglianza ritenendo applicabile l'art. 15-bis della Legge 28 aprile 2014 n. 67 (la norma nuova si applica ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore salvo due eccezioni non ricorrenti nel caso concreto: dispositivo di primo grado pronunciato prima del 14/05/2014 o dichiarazione di irreperibilità/contumacia dell'imputato). Quanto ai motivi sostanziali: le censure sul capo A) sono state ritenute generiche e inammissibili perché, trattandosi di sentenza che ha dichiarato l'estinzione per prescrizione, il ricorrente non ha indicato elementi chiari e incontestabili idonei a ottenere l'assoluzione immediata ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; le doglianze sul capo B) sono state considerate mera rielaborazione del merito e quindi non sindacabili in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67 - art. 15-bis

    La norma nuova regola il procedimento per absentia anche per i procedimenti pendenti alla sua entrata in vigore, con due eccezioni (dispositivo di primo grado già pronunciato prima dell'entrata in vigore; dichiarazione di irreperibilità/contumacia). Nel caso di specie la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dalla legge.

  • Codice penale - art. 476

    Riferito ai reati di falso contestati al capo A); la Corte osserva che le doglianze che mirano a rimettere in discussione la valutazione probatoria non sono ammissibili in Cassazione ove non accompagnate da deduzioni idonee a determinare l'assoluzione per prescrizione.

  • Codice penale - art. 479

    Altro articolo richiamato in relazione ai reati di falso; la censura di errata applicazione è ritenuta generica e traducibile in rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

  • Codice penale - art. 648-bis

    Norma sul delitto di riciclaggio; la mancanza dell'elemento soggettivo (dolo) è questione di merito che, se non sostenuta da deduzioni specifiche idonee a consentire l'assoluzione immediata per prescrizione, non è sindacabile in Cassazione.

  • Codice di procedura penale - art. 129, comma 2

    Prevede la possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione quando dagli atti risulti in modo evidente e non contestabile l'insussistenza del fatto, la non commissione da parte dell'imputato o l'assenza dell'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito tali riscontri.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma che disciplina l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione e le relative conseguenze; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di tale disposizione.

  • Sezioni Unite, Sez. Un. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Principio giurisprudenziale richiamato: in presenza di causa di estinzione del reato non sono sindacabili in Cassazione i vizi di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a pronunciarsi sulla declaratoria estintiva; conferma il limite di sindacabilità delle questioni di merito in Cassazione.

  • Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 8135 del 31/01/2019 (Pintilie)

    Giurisprudenza richiamata secondo cui il ricorrente che impugna una sentenza che ha dichiarato la prescrizione deve dedurre motivi specifici idonei a far emergere in modo evidente e non contestabile l'insussistenza del fatto o del dolo per ottenere l'assoluzione.

Massime di principio

  • La nuova disciplina dell'absentia (Legge n. 67/2014, art. 15-bis) si applica ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, salvo le due eccezioni previste; occorre verificare se tali eccezioni ricorrano prima di invocare la normativa previgente.
  • Quando la sentenza impugnata ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, il ricorrente in Cassazione deve dedurre motivi specifici e provare con elementi chiari e non contestabili l'insussistenza del fatto, la non commissione da parte sua o l'assenza dell'elemento soggettivo, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • La Corte di Cassazione non è sede per rivalutare il compendio probatorio o riformulare apprezzamenti di merito (es. sull'esistenza del dolo): tali censure sono inammissibili se consistono nella mera richiesta di diversa valutazione delle prove.
  • Le doglianze procedurali relative a notifica e contumacia devono essere ancorate a fatti processuali precisi (es. dichiarazione formale di contumacia o irreperibilità) per essere efficaci; l'assenza dell'imputato in udienza non equivale automaticamente a contumacia ai fini delle eccezioni normative.
  • Ricorsi infondati o genericamente motivati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (ammende) per colpa nella proposizione del gravame.

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