Sentenza del 29/09/2025 n. 1217 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M. L. ha impugnato la comunicazione di annullamento/scarto dell’opzione per lo sconto in fattura, prot. 24032609151227226, trasmessa il 22 marzo 2024 per un credito richiesto di € 17.787,00 relativo al Superbonus 110% e a interventi eseguiti nel 2023. Ha sostenuto di possedere i requisiti per il beneficio, che lo scarto fosse impugnabile quale diniego di agevolazione e che l’atto fosse privo di motivazione e delle informazioni dovute ai sensi degli artt. 7 e 6, comma 2, dello Statuto del contribuente. Ha inoltre chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. 546/1992 per l’assenza di tutela giurisdizionale contro atti non autonomamente impugnabili. L. Srls ha eccepito un litisconsorzio necessario e ha aderito alle ragioni della ricorrente. L’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità perché la comunicazione di scarto non rientra tra gli atti impugnabili e ha rilevato che la fattura di € 61.490,00, emessa dal fornitore al condominio per lavori trainati svolti sia sulle parti comuni sia nelle nove unità immobiliari, non consentiva di attribuire e verificare la quota riferibile alla ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la comunicazione di scarto dell’opzione non è compresa nell’elenco tassativo degli atti impugnabili dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, non contiene una pretesa impositiva e non costituisce diniego di agevolazione: il credito da compensare ha natura sovvenzionale, non di trattamento fiscale di favore. Di conseguenza, le doglianze sulla spettanza del credito, sulla motivazione e sull’informazione sono rimaste assorbite. La Corte ha escluso che la mancata impugnabilità immediata pregiudichi il diritto di difesa, poiché l’eventuale successivo atto dell’Agenzia contenente una pretesa tributaria potrà essere impugnato anche deducendo eventuali illegittimità procedurali pregresse; ha quindi ritenuto non sussistenti i presupposti per sollevare la questione di costituzionalità dell’art. 19. In via ulteriore, ha osservato che lo scarto era comunque regolare: la fattura era stata intestata al condominio senza distinguere la quota di spesa e di sconto riferibile a ciascun condomino e senza indicare per ciascuna unità gli importi e gli estremi catastali necessari a far corrispondere l’opzione ai dati dell’Anagrafe Tributaria. Le spese sono state compensate per la complessità della disciplina. Nessuna decisione di merito ha riconosciuto o negato definitivamente la spettanza del credito.
Norme richiamate
La Corte rileva che la comunicazione di scarto dell'opzione , ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92, non rientra nell'elenco degli atti impugnabili non solo perché non espressamente prevista dalla disposizione che deve essere interpretata restrittivamente, ma anche perché non contiene una pretesa impositiva.
L’elenco degli atti impugnabili è interpretato restrittivamente: la comunicazione di scarto dell’opzione non è autonomamente impugnabile se non è espressamente contemplata e non contiene una pretesa tributaria.
Art. 121, comma 1, lettera a), del D.L. 34/2020
L'impresa aveva infatti emesso una fattura nei confronti del condominio comprensiva dei lavori effettuati nel singoli appartamenti mentre avrebbe dovuto, affinché vi fosse corrispondenza negli importi, fatturare singolarmente a ciascuno dei beneficiari i lavori realizzati su ciascuna abitazione, o, quanto meno, avrebbe dovuto distinguere nettamente nella fattura complessiva la quota parte di sconto spettante per lavori trainati a ciascuno dei condomini, specificando l'importo della spesa e gli estremi catastali delle rispettive unità abitative.
Per rendere verificabile l’opzione per lo sconto in fattura relativa a lavori sulle singole unità, la documentazione deve consentire di attribuire a ciascun beneficiario la spesa e lo sconto pertinenti, mediante fatture individuali oppure una fattura complessiva che distingua chiaramente quote ed estremi catastali.
Massime di principio
- Una comunicazione telematica che scarta o annulla un’opzione fiscale non è automaticamente impugnabile: occorre verificare se rientri tra gli atti indicati dalla legge o se contenga una vera pretesa tributaria. In mancanza, il ricorso contro la sola comunicazione può essere dichiarato inammissibile.
- L’inammissibilità dell’impugnazione dello scarto non equivale a una decisione definitiva sulla spettanza del beneficio. La tutela può essere esercitata contro un eventuale successivo atto dell’Amministrazione che formalizzi una pretesa tributaria, contestando in quella sede anche eventuali vizi procedurali precedenti.
- Per opzioni relative a interventi eseguiti su più unità immobiliari, fatture e comunicazioni devono permettere di ricondurre con chiarezza a ciascun beneficiario la spesa, lo sconto e l’unità catastale interessata. Una fattura intestata al condominio, priva di una ripartizione analitica, può non superare i controlli di coerenza con i dati dell’Anagrafe Tributaria.
- La contestazione della spettanza sostanziale del credito e dei vizi di motivazione può restare assorbita quando il giudice accerta preliminarmente che l’atto impugnato non è autonomamente impugnabile.
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