Sentenza del 24/09/2025 n. 771 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, che aveva annullato gli avvisi di accertamento IRAP relativi al 2016. Contestava l’esclusione dalla base imponibile del valore della produzione conseguito dalle società, sostenendo che l’esenzione dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 446/1997 spetti solo a chi ha la disponibilità materiale e il controllo operativo delle navi, o intrattiene rapporti tipici della navigazione, e non a chi vi presta servizi. Le società hanno sostenuto che l’uso strumentale della nave, quale luogo e mezzo indispensabile per fornire i servizi di bordo, costituisca comunque “utilizzazione” ai sensi della norma. Hanno inoltre richiamato precedenti favorevoli, la finalità di sostegno al settore marittimo e i principi di uguaglianza e capacità contributiva, riproponendo i motivi di primo grado rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria ha respinto l’appello dell’Agenzia e confermato l’annullamento degli avvisi disposto in primo grado. Ha interpretato “utilizzazione” in senso funzionale ed economico, comprendendovi lo sfruttamento strumentale delle strutture della nave per servizi alberghieri e di ristorazione, quando la nave iscritta nel Registro Internazionale è il luogo necessario ed esclusivo per svolgerli. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate per la complessità della materia e l’assenza di uno specifico precedente di legittimità. Il testo non indica gli importi degli accertamenti.
Norme richiamate
Art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Per conseguire il valore nella produzione le ricorrenti necessariamente utilizzano la nave iscritta nel Registro Internazionale Italiano, di cui al D.L. n. 457 del 1997, senza la quale non avrebbe potuto svolgere i servizi alberghieri e di ristorazione contrattualmente previsti.
Ai fini dell’esenzione IRAP, l’utilizzazione della nave non richiede necessariamente la disponibilità materiale o il controllo nautico dell’imbarcazione: può consistere anche nel suo impiego economico strumentale, quando la nave è indispensabile per produrre il valore della produzione.
Per conseguire il valore nella produzione le ricorrenti necessariamente utilizzano la nave iscritta nel Registro Internazionale Italiano, di cui al D.L. n. 457 del 1997, senza la quale non avrebbe potuto svolgere i servizi alberghieri e di ristorazione contrattualmente previsti.
Il richiamo individua il Registro Internazionale cui devono appartenere le navi per l’applicazione dell’agevolazione. La decisione riconosce che i servizi di bordo possono rientrare nell’ambito della norma quando sono svolti mediante l’impiego strumentale di tali navi.
Massime di principio
- Per l’esenzione IRAP in esame, “utilizzare” una nave iscritta nel Registro Internazionale può includere il suo sfruttamento economico strumentale, anche senza disponibilità materiale o controllo operativo dell’imbarcazione.
- La connessione con la nave va valutata in concreto: è rilevante che essa sia il luogo necessario ed esclusivo e il mezzo indispensabile per svolgere l’attività che genera il valore della produzione.
- La decisione valorizza la funzione della norma e l’integrazione dei servizi nell’attività crocieristica complessiva; non afferma che qualsiasi servizio prestato a bordo benefici automaticamente dell’esenzione.
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