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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39603/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi principali: 1) vizi di qualificazione giuridica: contestava l'applicazione della nuova fattispecie introdotta nel Titolo dei delitti contro il patrimonio culturale (art. 518-duodecies e correlati), sostenendo che non vi fosse continuità normativa con la previgente aggravante dell'art. 635 c.p. e che pertanto la norma non potesse essere applicata retroattivamente; 2) vizi procedurali: deduceva l'inutilizzabilità di elementi probatori acquisiti durante indagini preliminari protrattesi oltre il termine di sei mesi senza valida proroga, con conseguente compromissione della prova a suo carico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul profilo sostanziale la Corte ha ritenuto che sussista continuità normativa tra la precedente aggravante di cui all'art. 635 c.p. (cose di interesse storico o artistico) e la nuova disciplina riprodotta e ampliata nell'art. 518-duodecies c.p.; dunque non vi è stata abrogazione utile a rendere la condotta priva di rilevanza penale. Quanto al secondo motivo la Corte l'ha ritenuto generico e inammissibile per difetto di specificazione e per mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'incidenza dell'eventuale esclusione delle prove sulla 'prova di resistenza'. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese, al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in € 3.686, oltre accessori di legge. In precedenza la Corte d'appello aveva riformato la sentenza di primo grado dichiarando estinti per prescrizione alcuni reati e rideterminando la pena a 2 anni e 6 mesi per i residui capi.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    «1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. 2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: …n. 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625»

    La Corte ha ritenuto che la precedente aggravante relativa a cose di interesse storico o artistico sia in continuità normativa con la nuova disciplina; quindi la condotta rimane penalmente rilevante e non è stata 'abolita' dall'intervento riformatore.

  • art. 518-duodecies cod. pen.

    Il precetto punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000 chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; il secondo comma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000 chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

    La norma amplia e specifica la tutela dei beni culturali. La Corte ha ritenuto che, eccetto per la novità assoluta costituita dalla fattispecie del rendere 'non fruibili', la nuova norma sia normevolmente continuativa rispetto alla precedente aggravante e costituisca un riordino/ricollocazione della fattispecie nel Titolo dei delitti contro il patrimonio culturale.

  • legge 9 marzo 2022, n. 22 (art. 1, comma 1, lett. b))

    Ha istituito il Titolo VIII-bis (delitti contro il patrimonio culturale) e ha ricollocato le fattispecie in materia di beni culturali; la Corte la legge in chiave di continuità normativa rispetto alle previgenti aggravanti.

  • art. 5, comma 1, legge n. 22 del 2022

    soppresse le parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» contenute nell'art. 635, comma secondo, n. 1), cod. pen.

    La soppressione è stata interpretata come parte del riordino normativo e non come abrogazione della tutela: la condotta resta perseguibile, anzi la disciplina successiva ne amplia la sanzione e la collocazione.

  • art. 2, legge n. 6 del 2024

    ha modificato il precetto inserendo le parole: «ove previsto» prima di «non fruibili»

    Intervento successivo di chiarimento/raffinamento del precetto che incide sulla fattispecie relativa all'inedita ipotesi del rendere non fruibili.

  • art. 2, quarto comma, cod. pen.

    Richiamato per il principio che, in caso di ricollocazione normativa senza abrogazione della tutela, rileva il diverso trattamento sanzionatorio; la Corte l'ha evocato per spiegare l'abrogatio sine abolitionem.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso attribuibile a colpa del ricorrente: condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende, con incremento possibile per la gravità della colpa (richiamo alla legge n.103/2017, comma 64).

  • legge n. 103 del 2017 (art. 1, comma 64)

    Consentito al Collegio di aumentare oltre il massimo edittale la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità per colpa, utilizzata per fissare la somma di € 3.000,00.

Massime di principio

  • La riclassificazione di un'aggravante come reato autonomo (riordino normativo) non implica necessariamente una 'non punibilità' delle condotte pregresse: occorre verificare la continuità normativa e l'eventuale abrogazione della tutela; in presenza di continuità la condotta resta perseguibile secondo le regole di diritto penale nel tempo.
  • Quando la nuova norma peggiora il trattamento sanzionatorio, non può essere applicata retroattivamente per aumentare la pena; tuttavia il semplice spostamento della disposizione in un diverso Titolo non equivale ad abrogazione della fattispecie originaria se rimane la medesima tutela sostanziale.
  • Per contestare l'utilizzabilità di prove raccolte oltre termini procedurali occorre specificare e comprovare: a) quale atto è illegittimo, b) che l'atto è stato effettivamente utilizzato nel giudizio, e c) l'incidenza dell'esclusione di tale prova sul complessivo convincimento (prova di resistenza). Mutismi o genericità sul punto rendono il motivo inammissibile.
  • In cassazione i motivi processuali devono essere autosufficienti e specifici: la mera deduzione generica di violazioni procedurali senza puntuale riferimento agli atti e all'incidenza sul giudizio è inefficace.
  • L'inammissibilità del ricorso ascrivibile a colpa del ricorrente può comportare condanne pecuniarie aggiuntive (Cassa delle ammende) e rifusione delle spese, secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p. e dalle modifiche legislative che consentono l'aumento della sanzione per l'abuso procedurale.

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