Cassazione Civile, Ordinanza n. 31148/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada iscritte a ruolo da un ente locale e riscosse tramite agente della riscossione. L'opposizione era stata accolta nei precedenti gradi di merito per intervenuta prescrizione del credito; tuttavia, il giudice di primo grado aveva condannato alle spese il solo agente della riscossione, compensando le spese nei rapporti con l'ente creditore, e il tribunale aveva confermato tale regolazione delle spese. La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese tra lei e l'ente creditore, sostenendo che, essendo quest'ultimo totalmente soccombente nel merito, non vi fossero i presupposti delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Ha osservato che la compensazione delle spese disposta dal tribunale era adeguatamente motivata dalla diversa incidenza causale della condotta delle parti: la prescrizione era dipesa dalla negligenza dell'agente della riscossione, che non aveva tempestivamente intrapreso l'azione esecutiva né posto in essere atti interruttivi, mentre l'ente creditore aveva correttamente notificato i verbali e iscritto a ruolo i crediti in modo tempestivo. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a integrare gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. Il ricorso è quindi stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti processuali, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione all'esecuzione
indica il rimedio esperito contro la cartella di pagamento e il ruolo nell'ambito dell'esecuzione forzata a mezzo ruolo.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.
consente la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; la Corte ritiene che, nel caso concreto, la diversa condotta dell'ente creditore e dell'agente della riscossione integri tali ragioni.
richiamato dalla ricorrente nel motivo di censura sulle spese.
costituisce il vizio dedotto a fondamento del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la procedura camerale e per il deposito della memoria.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il rigetto del ricorso.
Corte cost. n. 77 del 19 aprile 2018
richiamata quale intervento che ha inciso sulla disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ampliando la possibilità di compensazione per analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Nella disciplina delle spese processuali, la compensazione può essere giustificata anche quando la totale soccombenza di una parte non esaurisce la valutazione del giudice, purché emergano gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate.
- In materia di opposizione a esecuzione a mezzo ruolo, il giudice può distinguere la condotta dell'ente creditore da quella dell'agente della riscossione ai fini della regolazione delle spese, valorizzando chi abbia causato concretamente la prescrizione o l'inerzia esecutiva.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è sufficiente se evidenzia un nesso causale tra la soccombenza nel merito e la condotta processuale o sostanziale delle parti tale da giustificare una deroga alla regola della soccombenza.
- La valutazione delle "gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 92, comma 2, c.p.c. può comprendere situazioni analoghe a quelle espressamente previste dalla norma, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata richiamata dalla Corte.
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