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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13335/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per Ires, Irap e Iva relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011, fondati su operazioni soggettivamente inesistenti documentate da fatture emesse da una società poi indicata come soggetto interposto/cartiera. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che l'Ufficio non avesse provato la partecipazione della società alla frode e valorizzando anche l'esito favorevole di precedenti giudizi su annualità diverse, pur senza configurare un vero giudicato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, lamentando che la CTR non aveva considerato gli elementi probatori riportati nel pvc, negli avvisi e nelle difese; il secondo per violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel riparto dell'onere della prova, trascurando gli indizi della frode e omettendo di considerare che, una volta provata la conoscenza o conoscibilità della frode, spettava al contribuente dimostrare la propria buona fede e l'uso della massima diligenza esigibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo. Ha ritenuto corretta in astratto la censura sull'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni: in tema di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, elementi oggettivi idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; se tale onere è assolto, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza. La CTR non aveva valutato unitariamente gli indizi addotti dall'Ufficio e aveva quindi mal governato il riparto probatorio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione; la censura è stata ritenuta non fondata nel caso concreto

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come parametro motivazionale della sentenza tributaria; la relativa doglianza è stata rigettata

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    indicato come vizio dedotto per la censura di nullità della sentenza

  • art. 2697 c.c.

    regola sul riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare gli elementi presuntivi della frode e della consapevolezza del contribuente; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare la propria buona fede e diligenza

  • art. 2727 c.c.

    richiamato quale norma sulle presunzioni semplici: l'accertamento può fondarsi su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti valutati complessivamente

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per il governo delle presunzioni semplici e per la valutazione unitaria degli indizi

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo per violazione di legge

  • art. 2727 cod. civ. e ss.

    richiamati per affermare che, provata la base indiziaria, l'onere si sposta sul contribuente secondo la regola generale delle presunzioni

  • art. 2697, comma secondo, cod. civ.

    richiamato per affermare il passaggio dell'onere probatorio al contribuente dopo l'allegazione probatoria dell'Ufficio

Massime di principio

  • In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi, specifici e complessivamente gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
  • Non è richiesta la prova della partecipazione del contribuente all'accordo criminoso né della sua piena consapevolezza della frode: è sufficiente dimostrare, secondo l'ordinaria diligenza esigibile in relazione alla qualità professionale del soggetto, che egli disponeva di indizi tali da porlo sull'avviso circa la sostanziale inesistenza del contraente.
  • Se l'Ufficio prova, anche per presunzioni, la conoscenza o conoscibilità della frode, l'onere si sposta sul contribuente, che deve fornire prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile per evitare il proprio coinvolgimento nell'evasione.
  • Il giudice di merito deve valutare tutti gli indizi addotti dall'Amministrazione sia singolarmente sia nel loro insieme, dando conto in motivazione dell'esito del giudizio presuntivo; non è sufficiente un'affermazione apodittica di mancanza di prova se dal materiale istruttorio emergono plurimi elementi sintomatici.
  • Nel processo tributario, gli atti e gli elementi acquisiti dall'attività di verifica e di polizia giudiziaria, se allegati o trascritti nell'avviso e nel pvc, costituiscono materiale indiziario utilizzabile e devono essere esaminati dal giudice senza limitazioni di efficacia derivanti dalla mancata partecipazione del difensore alla loro formazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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