Cassazione Civile, Ordinanza n. 28396/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formalmente dichiarata dalla società ricorrente e accettata dalla controparte in udienza. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., senza provvedere sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da controlli doganali su diverse importazioni dalla Repubblica Popolare Cinese di parti di biciclette effettuate tra novembre 2007 e luglio 2008. L'amministrazione doganale contestava la non corretta dichiarazione delle merci e recuperava il cd. dazio esteso antidumping, irrogando poi anche sanzioni. La società sosteneva di poter fruire dell'esenzione dal dazio antidumping senza necessità di autorizzazione alla destinazione particolare; la pretesa fu respinta nei gradi di merito, poi la Cassazione con una precedente sentenza dispose il rinvio ritenendo necessaria l'autorizzazione e negando l'autorizzazione semplificata, ma rilevando un vizio motivazionale sulla questione dell'esimente di cui all'art. 220, secondo comma, lett. b), del Codice doganale comunitario. In sede di rinvio la CTR rigettò nuovamente il ricorso della società, affermando che l'esimente si riferisce ai soli dazi dovuti per merci con origine preferenziale e non ai dazi antidumping, e aggiungendo che la società non era in possesso di una valida autorizzazione e non aveva tenuto la diligenza professionale richiesta. Nel ricorso per cassazione la società articolò tre motivi: violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per mancato riesame del motivo demandato al giudice di rinvio; violazione dell'art. 220, lett. b), CDC per l'erronea esclusione dell'applicabilità dell'esimente ai dazi antidumping; violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per motivazione asseritamente perplessa o incomprensibile sulla mancanza di buona fede. Prima della decisione, però, la ricorrente dichiarò formalmente la rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., comunicata alla controparte, e l'Agenzia aderì alla rinuncia in udienza.
Norme richiamate
viene richiamato come base della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente
art. 391, quarto comma, c.p.c.
consente la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito della rinuncia accettata; nella specie esclude anche la pronuncia sulle spese
art. 384, secondo comma, c.p.c.
nel ricorso era invocato per denunciare l'omesso riesame del motivo demandato al giudice di rinvio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 220, secondo comma, lett. b), Reg. CEE n. 2913/92 (CDC)
nel giudizio di merito era discussa l'applicabilità dell'esimente di buona fede e errore dell'autorità doganale in relazione al recupero dei dazi
art. 292, commi 3 e 4, Regolamento n. 2454/93/CE
la precedente sentenza di legittimità aveva escluso la possibilità di autorizzazione semplificata per difetto dei relativi adempimenti
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza tributaria
invocato insieme all'art. 111 Cost. per sostenere la nullità della motivazione
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione delle sentenze
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente dichiarata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- Quando interviene l'estinzione del processo per rinuncia accettata, la Corte può non pronunciarsi sulle spese di lite se la disciplina applicabile lo consente.
- Nei giudizi di rinvio il ricorrente può dedurre la violazione dei limiti del giudizio di rinvio e degli obblighi conformativi del giudice, ma tali questioni restano assorbite se il ricorso viene ritualmente rinunciato prima della decisione.
- L'esame dell'eventuale applicabilità di esimenti in materia doganale e della sufficienza della motivazione del giudice di merito resta privo di rilievo decisorio quando il processo si estingue per rinuncia.
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