Cassazione Penale, Ordinanza n. 02477/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna alla pena di mesi due e giorni sei di reclusione ed euro 57,00 di multa per un tentato furto. Con un unico motivo ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione a tre profili: omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La censura, secondo la Corte, non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, ma riproponeva in sostanza le stesse doglianze già svolte in appello, limitandosi a contestazioni generiche sulla motivazione e senza indicare vizi logici o giuridici effettivi della decisione di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sull'esclusione delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non si confrontassero specificamente con le ragioni poste dalla Corte d'appello a fondamento della decisione; inoltre, la censura sulla recidiva qualificata non superava il vaglio di legittimità perché la motivazione della sentenza di merito era lineare, congrua e basata su una valutazione concreta del rapporto tra fatto per cui si procede e precedenti penali ai sensi dell'art. 133 c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La concessione o il diniego delle attenuanti generiche è frutto di valutazione di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non contraddittoria.
La doglianza sulla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle censure già dedotte in appello non è sufficiente.
La recidiva qualificata deve essere giustificata mediante valutazione concreta del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, verificando se la pregressa condotta sia indicativa di perdurante inclinazione al delitto.
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; in difetto il motivo è inammissibile.
La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
Ricorre come norma richiamata nel testo per le attenuanti generiche; il giudizio di merito sulla sua applicazione non è sindacabile se adeguatamente motivato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare il diniego delle attenuanti generiche quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, logica e coerente con gli elementi di causa.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La funzione dell'impugnazione è la critica argomentata della decisione: il motivo deve indicare specificamente gli errori di diritto o di fatto ascritti al provvedimento, altrimenti manca il contenuto essenziale dell'atto impugnatorio.
- La recidiva qualificata richiede una valutazione concreta della relazione tra il nuovo reato e i precedenti penali, non potendo essere fondata sul solo dato formale dell'esistenza di precedenti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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