Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02477/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna alla pena di mesi due e giorni sei di reclusione ed euro 57,00 di multa per un tentato furto. Con un unico motivo ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione a tre profili: omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La censura, secondo la Corte, non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, ma riproponeva in sostanza le stesse doglianze già svolte in appello, limitandosi a contestazioni generiche sulla motivazione e senza indicare vizi logici o giuridici effettivi della decisione di secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sull'esclusione delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non si confrontassero specificamente con le ragioni poste dalla Corte d'appello a fondamento della decisione; inoltre, la censura sulla recidiva qualificata non superava il vaglio di legittimità perché la motivazione della sentenza di merito era lineare, congrua e basata su una valutazione concreta del rapporto tra fatto per cui si procede e precedenti penali ai sensi dell'art. 133 c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione o il diniego delle attenuanti generiche è frutto di valutazione di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non contraddittoria.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La doglianza sulla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle censure già dedotte in appello non è sufficiente.

  • art. 133 c.p.

    La recidiva qualificata deve essere giustificata mediante valutazione concreta del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, verificando se la pregressa condotta sia indicativa di perdurante inclinazione al delitto.

  • art. 581 c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Ricorre come norma richiamata nel testo per le attenuanti generiche; il giudizio di merito sulla sua applicazione non è sindacabile se adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare il diniego delle attenuanti generiche quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, logica e coerente con gli elementi di causa.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La funzione dell'impugnazione è la critica argomentata della decisione: il motivo deve indicare specificamente gli errori di diritto o di fatto ascritti al provvedimento, altrimenti manca il contenuto essenziale dell'atto impugnatorio.
  • La recidiva qualificata richiede una valutazione concreta della relazione tra il nuovo reato e i precedenti penali, non potendo essere fondata sul solo dato formale dell'esistenza di precedenti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.