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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2767/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Santa Pace impugnava l'ordinanza del 11/07/2023 che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), deducendo: vizio di motivazione e uso per relationem della decisione di merito; insufficienza e ambiguità del quadro indiziario (intercettazioni sporadiche e distanziate nel tempo, ricorso a rapporti di parentela e contiguità territoriale per inferire partecipazione), assenza di prova di inserimento stabile e di "affectio societatis", mancanza di elementi che dimostrassero un ruolo apicale o la gestione sistematica della "bacinella"; e carenza di adeguata e specifica argomentazione in ordine alle esigenze cautelari, con uso improprio della presunzione di pericolosità dell'art. 275, comma 3, c.p.p.

La decisione

I ricorsi sono stati accolti. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non avesse fornito motivazione idonea a dimostrare la gravità indiziaria necessaria per la misura cautelare in relazione alla partecipazione associativa e, soprattutto, non avesse provato un contributo continuativo e fiduciario della ricorrente all'organizzazione né un ruolo apicale. È stato annullato il provvedimento impugnato e disposto il rinvio ai giudici di merito perché motivino nuovamente, con specificità, sulla configurabilità della partecipazione associativa tenendo conto della sporadicità, dell'ambivalenza e della distanza temporale degli elementi probatori.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma contestata: la Corte ricorda che per l'associazione mafiosa occorre un contributo materiale, fiduciario e continuativo; non basta la mera frequentazione o la solidarietà familiare

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione degli indizi: la Corte sottolinea la necessità che gli elementi indiziari siano valutati per la loro gravità, precisione e concordanza e che contatti sporadici non siano di per sé idonei a fondare il giudizio di partecipazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferimento alle misure cautelari: la censura riguardava anche l'uso per relationem delle richieste cautelari e la necessità di motivazione autonoma

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle esigenze cautelari: la Corte rileva che il giudice deve specificare e argomentare le esigenze che giustificano la misura, non limitandosi a formule stereotipate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Presunzione di pericolosità: la Corte ricorda che la presunzione non può sostituire un esame concreto e specifico del pericolo di reiterazione, che deve essere attuale e concreto

  • art. 292 cod. proc. pen.

    comma 2, lett. b), c) e c-bis

    Prescrizioni sulla motivazione e sulle notifiche: la censura riguarda il mancato esame critico e autonomo delle deduzioni difensive e la carenza di esposizione puntuale dei fatti contestati

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale richiamato dalla difesa in ordine alla nullità e ai requisiti formali dell'ordinanza genetica; la Corte rileva l'esigenza di motivazione non per relationem

Massime di principio

  • La mera frequentazione, i rapporti di parentela o la contiguità territoriale non sono di per sé sufficienti per ritenere la partecipazione a un'associazione mafiosa; devono emergere atti continui, fiduciari e riconoscibili come contributo sistematico all'organizzazione
  • Per configurare un ruolo apicale è necessario dimostrare non solo la vicinanza culturale o sociologica ma prove concrete di partecipazione all'ideazione e alla gestione delle attività associative (investitura, autonomia decisionale, gestione sistematica di risorse illecite)
  • Le intercettazioni e singoli episodi vanno contestualizzati: se sporadici, ambivalenti o distanziati nel tempo perdono valore probatorio idoneo a sostenere misure cautelari gravi
  • Il giudice delle misure deve fornire motivazione autonoma, specifica e articolata sulle esigenze cautelari e non limitarsi a richiamare la richiesta del PM o usare formule stereotipate/presunzioni
  • La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non può sostituire la prova di un concreto e attuale rischio di reiterazione criminale; occorre argomentare la probabilità effettiva di nuove condotte
  • Quando l'imputazione si regge su elementi equivoci o congetturali (es. gestione della "bacinella" senza riscontri specifici), il giudice deve evitare salti logici e dimostrare il nesso causale tra condotte attribuite e finalità associative

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