Cassazione Penale, Sentenza n. 00091/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 7 aprile 2025 con la quale il GIP aveva rigettato l'opposizione al diniego di dissequestro dell'autovettura Mini Cooper intestata ai ricorrenti. Il sequestro probatorio era stato disposto nell'ambito di indagini per lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.) a seguito di un sinistro del 14 luglio 2024; la difesa aveva chiesto la revoca del sequestro per il tempo ormai decorso, per l'esigenza lavorativa del signor Puleo e per la mancanza di elementi concreti a dimostrare la persistenza delle esigenze probatorie, lamentando inoltre carenza di motivazione specifica del provvedimento di diniego, richiamando il principio delle Sezioni Unite n.36072/2018 sulla necessità di motivazione verificabile del sequestro probatorio
La decisione
Il Tribunale del riesame ha convertito l'impugnazione in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. Tuttavia i ricorrenti, tramite procura speciale, hanno rinunciato ai ricorsi prima dell'udienza di discussione. La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Non è stata disposta condanna alle spese né versamento alla Cassa delle Ammende, poiché l'interesse al ricorso era venuto meno per soddisfazione della pretesa: il GIP, con provvedimento del 7 agosto 2025, ha archiviato il procedimento e ordinato la restituzione del veicolo agli aventi diritto, determinando la cessazione dei presupposti per la prosecuzione del sequestro
Norme richiamate
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Usato per giustificare la conversione dell'appello in ricorso per cassazione quando l'originaria impugnazione non era il rimedio esperibile contro provvedimenti assunti in udienza camerale
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai rimedi esperibili avverso decreti del Pubblico Ministero e per l'individuazione della modalità di impugnazione (ricorso per cassazione se il provvedimento è formato in udienza camerale)
art. 127, cod. proc. pen. (comma 7 richiamato nel testo)
Il provvedimento era stato emesso all'esito di udienza camerale ex art. 127; ciò condiziona il tipo di impugnazione esperibile, favorendo la conversione in ricorso per cassazione
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Fondamento giuridico della declaratoria di inammissibilità del ricorso a seguito di rinuncia da parte del difensore prima dell'udienza di discussione
Norma sostanziale che descrive il reato oggetto delle indagini (lesioni personali stradali gravi o gravissime), da cui è scaturito il sequestro probatorio del veicolo
Sentenza Sezioni Unite n.36072 del 27/07/2018
Principio richiamato dalla difesa: il decreto di sequestro probatorio deve recare motivazione specifica, anche quando riguarda cose costituenti corpo di reato, in modo da rendere verificabile la finalità perseguita
Cass. Sez. U. n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Giurisprudenza richiamata per escludere la condanna alle spese quando il venir meno dell'interesse al ricorso è dovuto alla soddisfazione della pretesa e non a ipotesi di soccombenza
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, effettuata dal difensore munito di procura speciale prima dell'udienza di discussione, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Se, dopo la proposizione del ricorso, sopravviene un provvedimento favorevole che soddisfa la pretesa (ad es. archiviazione e restituzione del bene), la rinuncia è riconducibile alla soddisfazione dell'interesse e non configura soccombenza: non si devono le spese né sanzioni
- Il sequestro probatorio deve essere motivato in modo specifico e limitato nel tempo alle esigenze strettamente necessarie per gli accertamenti; la mera formula generica di persistenza delle esigenze probatorie può essere censurata se non supportata da elementi concreti
- Quando il provvedimento impugnato è stato adottato all'esito di udienza camerale ex art. 127 c.p.p., l'impugnazione ordinaria può essere esclusa e l'unico rimedio esperibile può risultare il ricorso per cassazione, con la conseguente possibilità di conversione da parte del giudice
- La difesa che chiede la revoca del sequestro deve documentare in modo concreto l'esaurimento delle esigenze probatorie o l'urgenza della restituzione (ad es. necessità lavorative) per ottenere un provvedimento favorevole
- L'archiviazione del procedimento penale e la restituzione del bene sequestrato incidono direttamente sui presupposti del sequestro probatorio e ne giustificano l'immediata cessazione
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