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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38221/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione di dichiarare estinta, ai sensi dell'art. 172 c.p., la pena inflitta con sentenza del 12 febbraio 2008, sostenendo che l'aggravante della recidiva specifica fosse stata erroneamente applicata sulla base di un precedente reato che doveva ritenersi estinto ex art. 445, comma 2, c.p.p. perché decorso il quinquennio successivo alla sentenza di applicazione della pena del 9 ottobre 2001. Secondo la difesa, nel quinquennio successivo all'irrevocabilità di quella sentenza non erano stati commessi altri reati; il giudice dell'esecuzione, invece, ha ritenuto corretta la pena perché il reato posto a fondamento della recidiva era stato commesso tra il 17 dicembre 2006 e il 15 marzo 2007, dunque prima della scadenza del termine quinquennale decorrente dall'11 ottobre 2002, data di irrevocabilità della sentenza del 9 ottobre 2001. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione degli artt. 447, comma 2, c.p.p., 99 e 106 c.p., 25 Cost. e 7 CEDU, insistendo sull'erroneità della recidiva e sulla conseguente non esecutività dell'ordine di carcerazione per intervenuta estinzione della pena.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito la doglianza sull'estinzione della pena e sulla recidiva. Ha rilevato che, in materia di estinzione della pena, il provvedimento del giudice dell'esecuzione deve essere adottato de plano e che contro il provvedimento emesso inaudita altera parte l'interessato deve proporre opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione, con il rito camerale partecipato dell'incidente di esecuzione. Poiché il condannato aveva proposto direttamente ricorso per cassazione contro l'ordinanza de plano, la Corte ha qualificato l'impugnazione come opposizione, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, e ha disposto la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Bolzano per la fase di opposizione.

Norme richiamate

  • art. 172 c.p.

    richiamato quale base per la richiesta di estinzione della pena

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere l'estinzione del reato presupposto decorso il quinquennio

  • art. 676, commi 1 e 2, c.p.p.

    attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza sui provvedimenti relativi all'estinzione della pena, da adottare de plano

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    prevede il rito de plano e la successiva opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento

  • art. 666 c.p.p.

    disciplina l'incidente di esecuzione in forma partecipata, da seguire nella fase di opposizione

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    consente la qualificazione dell'atto di impugnazione secondo il suo effettivo contenuto, in applicazione del favor impugnationis

  • art. 99 c.p.

    citato nel ricorso in relazione alla recidiva

  • art. 106 c.p.

    citato nel ricorso in relazione alla recidiva

  • art. 25 Cost.

    citato nel ricorso

  • art. 7 CEDU

    citato nel ricorso

Massime di principio

  • In materia di estinzione della pena, il giudice dell'esecuzione provvede in via de plano ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p.; contro tale provvedimento non è ammesso un immediato ricorso per cassazione, ma deve essere proposta opposizione allo stesso giudice dell'esecuzione.
  • La fase di opposizione è necessaria per garantire il contraddittorio pieno e la rivalutazione della questione da parte del giudice che ha emesso il provvedimento inaudita altera parte, essendo questi il giudice naturale della cognizione di merito sull'istanza esecutiva.
  • L'atto di impugnazione erroneamente qualificato non deve essere dichiarato inammissibile quando sia possibile ricondurlo, secondo il suo contenuto sostanziale, allo strumento processuale corretto, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
  • Quando la legge prevede una fase di opposizione avverso il provvedimento de plano, la Corte di cassazione non deve scrutinare immediatamente i motivi di merito dedotti, ma deve assicurare che la questione sia prima devoluta al giudice dell'esecuzione competente a svolgere il contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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