Cassazione Civile, Ordinanza n. 19287/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto ai correntisti il pagamento del saldo debitore di un conto corrente. Gli opponenti avevano dedotto: l'annullabilità, per incapacità naturale, dei contratti di affidamento e di borsa sottoscritti in un certo periodo; l'inefficacia delle operazioni di borsa eseguite dalla banca senza ordine o autorizzazione; l'illegittimità del tasso di interesse applicato al saldo; in subordine, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e delle altre competenze, con richiesta di ricalcolo del saldo. In primo grado l'opposizione era stata rigettata; in appello la decisione era stata parzialmente riformata solo quanto alla capitalizzazione trimestrale, mentre erano rimasti fermi il rigetto delle altre domande e la necessità di istruttoria per rideterminare il saldo. Con il ricorso per cassazione i correntisti hanno contestato l'ammissibilità del ricorso stesso? No: nel giudizio di legittimità il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 361 c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello, pur non definitiva, era stata impugnata senza valida riserva differita oppure che la riserva era inefficace perché riferita a uno solo dei due appellanti. I ricorrenti hanno quindi insistito sulla possibilità di impugnazione immediata della sentenza e sull'inefficacia della riserva, deducendo che la sentenza fosse parziale e non soggetta all'onere della riserva o, comunque, che la riserva non li vincolasse entrambi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse natura non definitiva e che, proprio per tale ragione, fosse necessario l'onere della riserva di impugnazione differita ex art. 361 c.p.c. Ha escluso che la sentenza potesse qualificarsi come sentenza parziale in senso tale da rendere inutile la riserva, osservando che la decisione non era stata accompagnata da separazione delle cause né dalla regolazione delle spese sulle domande definite, e che dunque non ricorrevano i presupposti per sottrarla al regime dell'impugnazione differita. Ha inoltre ritenuto non fondata la tesi dell'inefficacia della riserva per essere stata formulata solo per uno dei due appellanti, valorizzando la sostanziale identità della posizione delle parti e la circostanza che erano difese dallo stesso avvocato. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma; secondo comma; terzo comma
La riserva di impugnazione differita è necessaria contro la sentenza non definitiva; la sua efficacia può venire meno nel caso previsto dal terzo comma, ma non quando dalla lettura del verbale e dalla situazione processuale emerga che la riserva è riferibile a entrambi i soccombenti. La natura parziale della decisione non basta, da sola, a escludere l'onere della riserva se non vi è separazione delle cause e regolazione delle spese.
art. 279, secondo comma, n. 5, c.p.c.
La sentenza che decide alcune domande cumulativamente proposte può considerarsi definitiva solo se sia stata disposta la separazione delle cause e si sia provveduto sulle spese relative alle domande decise.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel cumulo oggettivo di domande tra le stesse parti, ai fini dell'onere di riserva dell'impugnazione differita, la distinzione tra sentenza non definitiva e sentenza parziale dipende da un dato formale: la decisione è definitiva solo se il giudice abbia disposto la separazione delle cause e regolato le spese delle domande definite.
- Se la sentenza decide solo alcune domande ma non dispone la separazione delle altre né provvede sulle spese relative alle domande già decise, essa conserva natura non definitiva e resta soggetta al regime dell'art. 361 c.p.c.
- La riserva d'impugnazione formulata in udienza può essere considerata inefficace solo se sia chiaramente riferibile a uno solo dei soccombenti; quando le posizioni processuali e sostanziali sono identiche e le parti sono difese dal medesimo avvocato, la riserva può essere interpretata come riferita a entrambi.
- Ai fini della qualificazione della riserva e della sua efficacia, conta la lettura complessiva del verbale e del contesto processuale, non la mera omissione nominale di una delle parti se essa può dipendere da un difetto di verbalizzazione.
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