Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06739/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico aveva ottenuto in primo grado un parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta contro amministrazioni statali e universitarie per la tardiva trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive europee in materia di medici specializzandi. Il Tribunale aveva condannato la Presidenza del Consiglio a pagare un importo calcolato secondo i parametri dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ritenendo rilevante la specializzazione in "Malattie dell'apparato cardiovascolare" conseguita tra il 1986 e il 1989. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione e rigettato la domanda, osservando che quel corso non risultava compreso negli elenchi comunitari e che non era stata provata la sua equipollenza sostanziale a "Cardiologia" o ad altra specializzazione comune ad almeno due Stati membri. Nel ricorso per cassazione il medico ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., dell'art. 12 disp. prel. c.c., del d.P.R. n. 162 del 1982 e delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di avere già provato la natura comunitaria del corso tramite l'assetto normativo interno e l'obiettivo di uniformazione eurounitario; in subordine ha dedotto che, anche ove il corso non fosse conforme, lo Stato sarebbe comunque responsabile per aver mantenuto o attivato corsi non equipollenti, con conseguente perdita di chance di frequentare un corso riconosciuto a livello comunitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato il rigetto della domanda pronunciato dalla Corte d'appello. Ha affermato che l'inclusione del corso negli elenchi comunitari o la sua equipollenza sostanziale costituiscono fatti costitutivi del diritto all'indennizzo e devono essere specificamente allegati e provati dal medico. Ha precisato che l'equipollenza non può essere desunta da una mera assonanza nominale tra le denominazioni dei corsi, ma richiede un accertamento in concreto del contenuto e delle modalità di svolgimento, riservato al giudice di merito. Ha inoltre escluso che possa attribuirsi rilievo alla normativa interna regolamentare sopravvenuta in materia di equipollenze, perché non esistente all'epoca del corso frequentato, e ha negato che la mancata abolizione o attivazione di corsi non equipollenti integri un illecito comunitario fonte di perdita di chance. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo deve essere allegato e, ove occorra, provato dal medico che agisce in giudizio

  • art. 2727 c.c.

    la prova presuntiva non consente di inferire automaticamente la natura comunitaria o l'equipollenza sostanziale del corso dalla sola frequenza o dalla mera denominazione

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte non vi riconosce un esito favorevole alla tesi della prova automatica o dell'interpretazione estensiva invocata

  • d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162

    richiamato dal ricorrente quale disciplina dell'ordinamento universitario; non vale, da solo, a dimostrare l'equipollenza del corso

  • Direttiva 75/362/CEE

    l'inclusione del corso negli elenchi ovvero la sua equipollenza a corsi comuni ad almeno due Stati membri costituisce presupposto del diritto all'adeguata remunerazione/indennizzo

  • Direttiva 75/363/CEE

    la tardiva attuazione ha rilievo per la remunerazione dei medici specializzandi, ma non impone allo Stato di ampliare il novero delle specializzazioni equipollenti

  • Direttiva 82/76/CEE

    considerata insieme alle direttive del 1975 come fonte dell'obbligo statale di adeguata remunerazione dei medici specializzandi

  • art. 11 della legge n. 370 del 1999

    richiamato per il criterio di liquidazione seguito dal primo giudice

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nei giudizi di risarcimento o indennizzo per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi, l'inclusione della specializzazione negli elenchi comunitari, oppure la sua equipollenza sostanziale a una specializzazione comune ad almeno due Stati membri, costituisce un fatto costitutivo della pretesa e deve essere specificamente allegato e provato dall'attore.
  • L'equipollenza tra corsi di specializzazione non può essere affermata sulla base della sola somiglianza terminologica delle denominazioni, ma richiede una verifica in concreto del contenuto formativo, delle modalità di svolgimento e degli esami previsti.
  • La valutazione della concreta equipollenza è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
  • La normativa interna regolamentare sopravvenuta non può essere usata per fondare retroattivamente l'equipollenza di un corso in un periodo anteriore alla sua adozione.
  • Lo Stato può rispondere per la tardiva attuazione dell'obbligo di remunerare gli specializzandi, ma non per il mancato ampliamento del catalogo delle specializzazioni equipollenti quando tale ampliamento sia una facoltà e non un obbligo imposto dal diritto dell'Unione.
  • La mera attivazione o mancata abolizione di corsi non equipollenti non integra, di per sé, un illecito comunitario idoneo a fondare una pretesa risarcitoria per perdita di chance di frequentare corsi riconosciuti a livello europeo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.