Cassazione Penale, Sentenza n. 3287/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza per due motivi principali: 1) violazione degli artt. 178, 180 e 602, comma 1-bis, c.p.p., deducendo che la Corte di appello aveva rigettato de plano la proposta di concordato presentata prima dell'udienza e, senza disporre la prosecuzione del dibattimento né consentire la discussione e la formulazione delle conclusioni, aveva pronunciato direttamente la sentenza in violazione delle garanzie procedurali previste per il patteggiamento in appello; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 625 n.2 c.p. e all'art. 192 c.p.p., contestando l'esistenza della prova dell'aggravante del mezzo fraudolento, dato che la proposta di concordato prevedeva l'esclusione di tale aggravante con il consenso del Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo sussistente una nullità processuale ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 c.p.p., in quanto la Corte di appello, dopo il rigetto della proposta di concordato formulata prima dell'udienza e con il consenso del PG, ha pronunciato immediatamente la sentenza senza disporre la prosecuzione del dibattimento e senza permettere alle parti di discutere e formulare le conclusioni. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Appello di Perugia per il prosieguo. La valutazione sul secondo motivo non è stata decisiva trattandosi di motivo assorbito dal primo.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che sia configurabile una nullità quando, a seguito del rigetto di un concordato presentato prima dell'udienza, venga impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni, come previsto dalle garanzie processuali richiamate dall'art. 178.
L'articolo è richiamato in combinato disposto con l'art. 178 per qualificare la nullità del procedimento quando le parti vengono private delle facoltà difensive conseguenti al rigetto del concordato.
Secondo la Corte, il comma 1-bis impone che, dopo il rigetto del patteggiamento in appello presentato prima dell'udienza, il giudice disponga la prosecuzione del dibattimento per consentire discussione e conclusioni; la mancata applicazione di tale prescrizione determina nullità.
istanza di concordato ex art. 599-bis
Regola la procedura relativa alla proposta di concordato; la Corte ha evidenziato che la proposizione del concordato prima dell'udienza impone specifici obblighi procedurali al giudice in caso di rigetto.
Richiamato per la regola del fissare udienza per la discussione; la giurisprudenza citata distingue le ipotesi in cui il concordato è presentato prima dell'udienza e impone la comparizione in dibattimento in caso di rigetto.
Norma sostanziale che individua l'aggravante del mezzo fraudolento nel reato di furto. I ricorrenti contestavano l'applicazione di tale aggravante, ma la Cassazione ha ritenuto il profilo procedurale prevalente rispetto alla valutazione di merito sulla prova.
Norma sulle fonti di prova; invocata dai ricorrenti per dedurre l'insussistenza della prova dell'aggravante. La Corte di legittimità non ha deciso il merito della questione dovendo annullare per vizio procedurale.
Massime di principio
- Se una proposta di concordato (patteggiamento) è depositata prima dell'udienza, e la Procura ha dato il consenso, il rigetto da parte del giudice non può essere seguito immediatamente dalla pronuncia della sentenza: il giudice deve disporre la prosecuzione del dibattimento e consentire la comparizione delle parti per la discussione e le conclusioni, pena la nullità.
- La violazione delle garanzie processuali previste dagli artt. 178 e 180 c.p.p. comporta la nullità quando impedisce alle parti di esercitare la funzione difensiva dopo il rigetto del concordato.
- In presenza di una nullità procedurale di tal genere, il giudizio di merito sulle questioni sostanziali (ad es. l'esistenza di un'aggravante) può rimanere assorbito e non esaminato dalla Cassazione, con conseguente rinvio per il riesame nelle forme procedurali corrette.
- Difensori e parti devono prestare attenzione ai termini e alle modalità di proposizione del concordato: se presentato prima dell'udienza è opportuno chiedere espressamente la fissazione della prosieguo del dibattimento in caso di rigetto, per preservare le posizioni processuali.
- Il Pubblico Ministero può dare il consenso all'esclusione di aggravanti in sede di concordato, ma tale consenso non esime il giudice dal rispetto delle garanzie procedurali previste in caso di rigetto dell'accordo.
- In casi analoghi, se il giudice ha pronunciato la sentenza subito dopo il rigetto del concordato senza consentire la discussione, la strategia difensiva ragionevole è proporre immediatamente impugnazione per nullità e sollecitare il rinvio degli atti per nuovo esame con rispetto delle garanzie procedurali.
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