Cassazione Civile, Ordinanza n. 21455/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
La controversia nasce da una pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, pur riconoscendo il ricorrente come vittorioso, gli ha liquidato le spese di lite del doppio grado in euro 200,00 complessivi. Il ricorrente ha proposto un unico motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 2233 c.c., degli artt. 1-11 del d.m. 5 aprile 2014 n. 55 e delle tabelle parametriche aggiornate dal d.m. 147/2022, nonché degli artt. 15, comma 2-septies, e 17-bis, comma 9-bis, del d.lgs. 546/1992. Deduce che la liquidazione era inferiore ai minimi tariffari inderogabili e che, inoltre, il giudice non aveva distinto le voci e le fasi del giudizio, rendendo impossibile verificare la correttezza della liquidazione stessa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Il rinvio è stato disposto affinché il giudice di merito ridetermini le spese di lite applicando correttamente i parametri normativi e distinguendo la liquidazione per grado e per fasi processuali. È stata rimessa al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
richiamato quale parametro per la disciplina della soccombenza e della condanna alle spese.
richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite.
richiamato per la determinazione del compenso professionale, in coordinamento con i parametri ministeriali.
i parametri in esso previsti sono vincolanti nei limiti dei minimi tariffari e la liquidazione deve essere effettuata secondo le sue tabelle.
richiamato come aggiornamento delle tabelle parametriche del d.m. 55/2014.
art. 15, comma 2-septies, d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma del processo tributario sulle spese di lite.
art. 17-bis, comma 9-bis, d.lgs. 546/1992
richiamato quale disposizione del processo tributario sulla regolazione delle spese.
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese legali, quando si applicano i parametri del d.m. n. 55/2014, il giudice non può scendere sotto i valori minimi previsti, salvo diversa convenzione tra le parti.
- La liquidazione dei compensi professionali deve essere articolata per singole fasi del giudizio, così da consentire il controllo della correttezza dei parametri applicati e del rispetto delle tabelle ministeriali.
- Una liquidazione globale e non analitica delle spese, specie se inferiore ai minimi tariffari, è censurabile per violazione delle norme sui compensi forensi e può comportare cassazione con rinvio per nuova quantificazione.
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