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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18330/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un creditore, munito di titolo esecutivo giudiziale per un credito retributivo verso il Ministero della giustizia, aveva pignorato le disponibilità del debitore presso la Banca d'Italia, quale terzo pignorato. Il terzo aveva reso una dichiarazione di quantità solo apparentemente negativa, affermando che le somme erano già vincolate da precedenti pignoramenti. Il giudice dell'esecuzione, attivato il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., aveva qualificato la dichiarazione come positiva ma aveva poi rigettato l'istanza di assegnazione e, con successivo provvedimento, dichiarato improcedibile l'esecuzione, ritenendo necessaria la documentazione dell'esito dei precedenti pignoramenti. Il creditore propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro entrambi i provvedimenti, deducendo, tra l'altro, la tempestività e ammissibilità dell'impugnazione, la corretta proposizione delle censure anche in sede sommaria, l'erroneità della declaratoria di improcedibilità e l'erronea attribuzione al creditore dell'onere di provare l'esito dei pignoramenti precedenti. Nel giudizio di merito il Tribunale dichiarò improcedibili o inammissibili le censure contro l'ordinanza di improcedibilità dell'esecuzione, dichiarò cessata la materia del contendere sull'opposizione originaria e condannò il creditore alle spese per soccombenza virtuale. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazioni di norme processuali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non vi fosse prova della tardività, che la fase sommaria fosse comunque stata svolta, che l'opposizione non potesse considerarsi cessata per il sopravvenuto svincolo delle somme e che fosse errata la valutazione di infondatezza virtuale, poiché la riunione dei pignoramenti e la verifica dell'esito delle precedenti procedure dovevano avvenire d'ufficio, non a carico del creditore.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, reputando corretta la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione contro l'ordinanza di improcedibilità dell'esecuzione, poiché proposta senza la necessaria fase sommaria e comunque tardivamente; ha invece accolto parzialmente il secondo e il terzo motivo limitatamente alla statuizione sulla soccombenza virtuale e sulle spese. La Corte ha chiarito che la riunione dei pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo credito, ai sensi degli artt. 550 e 524 c.p.c., deve essere disposta d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e non può essere subordinata alla documentazione, da parte del creditore procedente, dell'esito delle altre procedure. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata nei soli profili concernenti la regolamentazione delle spese. Decidendo nel merito, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese dell'opposizione agli atti esecutivi, di quelle del procedimento incidentale ex art. 549 c.p.c. e di quelle del giudizio di legittimità, con conseguente inefficacia del provvedimento di liquidazione delle spese emesso dal giudice dell'esecuzione. Il ricorso, quindi, è stato accolto solo parzialmente.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per le censure sull'onere della prova; la Corte ha escluso che gravasse sul creditore la prova dell'esito dei precedenti pignoramenti, trattandosi di verifica da compiersi d'ufficio ai fini della riunione delle procedure

  • art. 126 disp. att. c.p.c.

    citato tra le norme richiamate nel primo motivo; non è svolta una autonoma interpretazione specifica oltre al rigetto del motivo

  • art. 186 disp. att. c.p.c.

    citato tra le norme richiamate nel primo motivo; non è svolta una autonoma interpretazione specifica oltre al rigetto del motivo

  • art. 186 bis disp. att. c.p.c.

    citato tra le norme richiamate nel primo motivo; non è svolta una autonoma interpretazione specifica oltre al rigetto del motivo

  • art. 617 c.p.c.

    disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ha confermato che l'opposizione contro il provvedimento del 6 ottobre 2015 era improcedibile e comunque tardiva

  • art. 618 c.p.c.

    citato in relazione alla fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali denunciate nel ricorso, senza autonoma applicazione nel decisum finale

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato tra le censure motivazionali/procedurali, senza autonoma applicazione nel decisum finale

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato tra le censure procedurali, senza autonoma applicazione nel decisum finale

  • art. 543 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al pignoramento presso terzi

  • art. 547 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla dichiarazione del terzo

  • art. 549 c.p.c.

    norma sull'accertamento dell'obbligo del terzo; la Corte ha ritenuto che il procedimento incidentale endoesecutivo era stato correttamente attivato ma che le spese dovevano essere compensate integralmente

  • art. 550 c.p.c.

    richiamato per affermare che la riunione dei pignoramenti sui medesimi crediti è doverosa e va disposta d'ufficio

  • art. 524 c.p.c.

    richiamato per la riunione dei pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo bene/credito e per il concorso tra creditori

  • art. 624 c.p.c.

    citato nel secondo motivo; non è oggetto di autonoma regula iuris nella motivazione finale

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    citato nel secondo motivo; non è oggetto di autonoma regula iuris nella motivazione finale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo; non è oggetto di autonoma regula iuris nella motivazione finale

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    ha giustificato la compensazione integrale delle spese in presenza di reciproca soccombenza e di eccezionali ragioni

  • art. 375 c.p.c.

    citato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    citato per la trattazione camerale e per il deposito di memoria

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel primo motivo come parametro di censura, senza autonoma applicazione nel decisum finale

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi, quando il giudice dell'esecuzione debba verificare la concorrenza di più procedure sul medesimo credito, la riunione dei pignoramenti va disposta d'ufficio e non può essere subordinata all'iniziativa o alla prova documentale del creditore procedente sull'esito delle altre esecuzioni.
  • L'opposizione agli atti esecutivi contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione è improcedibile se non è stata preceduta dalla necessaria fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione e può anche risultare tardiva rispetto al termine perentorio di legge.
  • Se l'opposizione originaria perde interesse per sopravvenuta cessazione degli effetti del pignoramento o per definitiva chiusura della procedura esecutiva, il giudice deve comunque provvedere sulle spese, potendo applicare la soccombenza virtuale o la compensazione per eccezionali ragioni.
  • Quando una domanda viene dichiarata cessata per sopravvenuto difetto di interesse, l'impugnazione può utilmente investire anche la valutazione di infondatezza virtuale posta a base della condanna alle spese, poiché il capo sulle spese è autonomamente censurabile nei limiti dell'oggetto devoluto.
  • La verifica dell'esito di precedenti pignoramenti indicati dal terzo pignorato costituisce un accertamento officioso del giudice dell'esecuzione, funzionale alla corretta gestione del concorso tra creditori, e non un onere probatorio a carico del creditore procedente.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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