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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28465/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda di un pensionato volta ad ottenere il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto prevista dall'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 257/1992. La Corte territoriale aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ente previdenziale, ritenendo decorrente il termine decennale dal pensionamento (gennaio 1993) e quindi maturata la prescrizione prima della domanda amministrativa presentata l'11 novembre 2015. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2935 c.c., per avere individuato il dies a quo della prescrizione nella data di pensionamento anziché nel momento di acquisita consapevolezza dell'esposizione all'amianto oltre soglia; (2) nullità della motivazione ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ritenuta apparente perché fondata su un dies a quo errato; (3) violazione degli artt. 2935 e 2697, comma 2, c.c., per errata distribuzione dell'onere della prova sulla conoscenza dell'esposizione; (4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere desunto la prescrizione senza alcun adeguato supporto presuntivo circa la consapevolezza dell'interessato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi, ritenendo conforme al proprio orientamento il principio secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e si prescrive in dieci anni dalla conoscenza, da parte dell'interessato, del fatto di essere stato esposto all'amianto oltre soglia durante le lavorazioni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, d.lgs. n. 257/1992

    prevede il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, qualificato come diritto autonomo rispetto al diritto a pensione.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso, dalla conoscenza dell'esposizione all'amianto oltre soglia, non automaticamente dal pensionamento.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    viene richiamato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio operata dalla Corte territoriale in tema di conoscenza dell'esposizione.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione all'uso delle presunzioni per desumere la consapevolezza dell'esposizione.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare l'insufficienza del ragionamento presuntivo adottato sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare la motivazione apparente della sentenza di appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e, come tale, non fa decorrere automaticamente la prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro o dal pensionamento.
  • Ai fini della prescrizione decennale del beneficio contributivo per amianto, il dies a quo coincide con il momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'esposizione all'amianto oltre soglia durante le lavorazioni, conoscenza che può maturare anche successivamente al pensionamento.
  • Quando il giudice di merito fonda la prescrizione su una certa data di decorrenza, deve individuare e motivare in modo non apparente il momento in cui il diritto è divenuto concretamente azionabile, dando conto degli elementi probatori o presuntivi rilevanti.
  • L'onere di allegazione e prova relativo alla decorrenza della prescrizione non può essere invertito in modo apodittico: occorre rispettare le regole sul riparto probatorio e sull'uso delle presunzioni gravi, precise e concordanti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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