Cassazione Penale, Sentenza n. 37692/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'istanza di revoca ex art. 669 c.p.p. della sentenza n. 675/2016 (condanna per porto in luogo pubblico di pistola 9x21, aggravata ex art. 416-bis) e, in subordine, la richiesta di riconoscimento della continuazione tra quella sentenza e la sentenza n. 1007/2015 del Tribunale di Lamezia Terme (condanna per concorso esterno in associazione mafiosa e detenzione della medesima arma). Il ricorrente deduceva che le due condanne si reggevano sulle medesime fonti probatorie (dichiarazioni dei collaboranti relative alla sparatoria anteriore al 09/03/2010) e che doveva riconoscersi la continuazione/ne bis in idem tra detenzione e porto della stessa arma
La decisione
Il giudice di legittimità ha ritenuto il primo motivo infondato: il rigetto dell'eccezione di ne bis in idem è corretto perché, secondo la giurisprudenza, il reato di porto illegale assorbe quello di detenzione solo quando la detenzione sia iniziata contestualmente al porto e sia provato che l'arma non era stata previamente detenuta; in mancanza di prova della contemporaneità il giudice può applicare il criterio logico della priorità della detenzione. Tuttavia il secondo motivo è stato ritenuto fondato: l'ordinanza impugnata ha motivato in modo meramente assertivo e non ha effettuato la verifica approfondita degli indici necessari per riconoscere la continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione del disegno criminoso, ecc.). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al punto relativo al riconoscimento della continuazione e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione
Norme richiamate
Norma richiamata con riferimento al divieto di doppia pena e all'eccezione di ne bis in idem; la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di esecuzione che non ha accolto la revoca perché mancava prova che la detenzione fosse contemporanea al porto
Norma che disciplina l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; la Corte ha richiamato l'obbligo di un esame approfondito degli indici sintomatici della continuazione anche in sede esecutiva
Richiamata nella doglianza difensiva in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio per reati continuati; la decisione della Corte si concentra tuttavia sui criteri per riconoscere la continuazione (art. 671 c.p.p.) e sulla necessità di adeguata motivazione
Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021 (Amato)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il delitto di porto illegale assorbe quello di detenzione solo se la detenzione è contestuale al porto e venga provato che l'arma non era stata precedentemente detenuta
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per i criteri necessari al riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e programmazione dei reati
Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013
Richiamata in relazione al principio che impone il rinvio per nuovo giudizio ad altra composizione del giudice quando venga annullata una decisione in materia di esecuzione
Massime di principio
- Tra detenzione e porto di arma la continuazione o l'assorbimento opera solo se la detenzione è stata contestuale al porto e ciò risulti provato; in assenza di prova della contestualità, prevale l'assunto logico che la detenzione sia anteriore al porto
- Chi richiede il riconoscimento della continuazione deve offrire elementi concreti che colleghino le condotte a un medesimo disegno criminoso (contiguità temporale e spaziale, medesimo contesto criminale, medesime modalità, programmazione)
- Il giudice dell'esecuzione, come il giudice del merito, è tenuto a svolgere un esame approfondito e motivato degli indici di continuazione; una motivazione meramente assertiva è censurabile e può comportare annullamento e rinvio
- In sede di incidente di esecuzione l'onere dell'imputato di precisare e documentare la coincidenza naturalistica dei fatti è importante, ma il giudice non può limitarsi ad affermazioni apodittiche quando dagli atti emergono elementi che richiedono una valutazione analitica
- Se la decisione viene annullata sul punto della continuazione, il caso viene rinviato per nuovo esame a diversa composizione del tribunale, con conseguente nuovo vaglio libero degli elementi probatori
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