Cassazione Penale, Sentenza n. 23415/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per i reati ex art. 75, commi 1 e 2, D.Lgs. 159/2011. Denunciava violazione dell'art. 125 comma 3 c.p.p. per avere la Corte omesso di pronunciarsi su due richieste presentate nelle conclusioni per il contraddittorio cartolare dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022: (1) il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.), e (2) la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva prevista dalla disciplina post-riforma. Sosteneva che, essendo la nuova disciplina transitoria più favorevole e applicabile in pendenza del grado di appello, la Corte avrebbe dovuto valutare e decidere entrambe le istanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. In particolare: (a) Fondato il motivo relativo all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione delle pene sostitutive (art. 20‑bis c.p., disciplina transitoria art. 95 D.Lgs. 150/2022): poiché la riforma è entrata in vigore tra deposito dell'appello e udienza cartolare, la richiesta era tempestiva e legittima e la Corte d'appello doveva pronunciarsi; l'omissione è viziabile in cassazione. (b) Infondato il motivo relativo all'omessa valutazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131‑bis c.p.: la richiesta di tale causa era stata formulata nelle conclusioni solo dal Procuratore Generale e non dall'appellante; inoltre il ricorrente non ha fornito elementi minimi di allegazione a sostegno della richiesta. Pur riconoscendo che l'art. 131‑bis può essere rilevata d'ufficio in alcuni casi, la Corte ha richiamato l'esigenza di un'onere di allegazione minimo affinché sussista l'obbligo di risposta. Decisione: annullamento con rinvio limitato alla mancata valutazione circa l'applicabilità della pena sostitutiva; per il resto la sentenza impugnata è confermata.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011 art. 75, commi 1 e 2
art. 75 commi 1 e 2 D.Lgs. 159/2011
Norma incriminatrice per i reati oggetto del processo: il giudizio riguarda la conferma della condanna per tali disposizioni.
Codice di procedura penale art. 125, comma 3
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto al principio che la Corte d'appello deve decidere sulle questioni sollevate; il ricorrente denunciava violazione di tale obbligo per l'omessa pronuncia.
D.Lgs. 150/2022, art. 95 (disciplina transitoria, 'riforma Cartabia')
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Stabilisce che la nuova disciplina più favorevole si applica ai giudizi d'appello in corso; la Corte ha ritenuto corretta l'invocazione della normativa transitoria da parte dell'appellante poiché la riforma è entrata in vigore durante il grado di appello.
Riguarda le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; la giurisprudenza citata e la Corte hanno ritenuto che la richiesta di pena sostitutiva possa essere formulata anche per la prima volta in appello e il giudice d'appello deve pronunciarsi se la richiesta è presentata in tempo utile (al più tardi all'udienza di discussione).
Prevede la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ricordato che, pur essendo suscettibile di rilevazione d'ufficio (natura sostanziale e assimilabile alle cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p.), è comunque richiesto un onere minimo di allegazione da parte di chi ne richiede l'accertamento, altrimenti non sorge obbligo di motivata risposta.
Codice di procedura penale art. 129
Norma richiamata per l'obbligo, in presenza di cause di proscioglimento, di immediate declaratoria in ogni stato e grado del processo; usata per sostenere l'idea che l'art. 131‑bis possa essere valutato d'ufficio, nei limiti dell'allegazione minima.
Codice di procedura penale art. 581 e art. 585, comma 4
art. 581 c.p.p.; art. 585, comma 4 c.p.p.
Richiamati nel ragionamento sul principio devolutivo e sui limiti dei 'motivi nuovi' in appello: i motivi nuovi devono comunque investire i punti della decisione compresi nel devolutum o essere proposti entro i limiti consentiti.
Massime di principio
- Se una riforma normativa più favorevole entra in vigore durante il grado di appello, la disciplina transitoria favorevole può essere invocata e applicata nei giudizi di appello pendenti (art. 95 D.Lgs.150/2022).
- La richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive per pene detentive brevi (art. 20‑bis c.p.) può essere proposta per la prima volta in appello e il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi se la richiesta è presentata in tempo utile, al più tardi in udienza di discussione; l'omessa pronuncia è motivo di cassazione.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) può essere rilevata d'ufficio in appello in quanto ha natura sostanziale, ma l'obbligo di valutazione da parte del giudice richiede che la parte che ne invoca l'applicazione abbia comunque fornito almeno una allegazione minimale e specifica degli elementi che ne giustificherebbero l'accoglimento.
- In appello è importante rispettare il principio devolutivo: nuovi profili di decisione che non rientrano nel devolutum originario possono essere preclusi, salvo che siano compatibili con le eccezioni ammesse dalla giurisprudenza (es. cause di proscioglimento valutabili d'ufficio).
- Prassi difensiva consigliata: quando cambia la legge in corso di causa, il difensore deve esplicitamente introdurre nelle conclusioni (e/o nell'atto di appello) le richieste fondate sulla nuova disciplina e fornire elementi fattuali e argomentativi minimi (quantificazione della pena, dati di fatto utili per la tenuità, ecc.) per evitare che la Corte ritenga la domanda generica e inammissibile o non procedibile d'ufficio.
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