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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34678/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato al rialzo il valore dichiarato di un terreno edificabile sito in Giarre, oggetto di compravendita, passando da euro 412.315,00 a euro 589.000,00. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto il suo appello, ritenendo non adeguatamente supportata la stima dell'Ufficio: non bastavano le quotazioni OMI, occorrevano ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, e l'amministrazione non aveva tenuto conto di alcune caratteristiche concrete del bene, quali l'assenza di accesso diretto alla via pubblica, la servitù di passaggio gravante sul fondo e la coerenza del prezzo dichiarato con altre compravendite di immobili analoghi nella stessa zona e nello stesso periodo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto fondata la rettifica esclusivamente sulle quotazioni OMI, mentre l'Ufficio avrebbe considerato anche atto di compravendita, documentazione allegata, ubicazione e potenzialità del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: la decisione di appello era sorretta sia dalla mancanza di idonei elementi probatori a supporto della maggiore valutazione, sia dalla concreta incertezza dell'accertamento, che non aveva considerato caratteristiche decisive del terreno e prezzi di mercato di immobili analoghi. Poiché ciascuna di tali rationes era autonomamente sufficiente a sorreggere il decisum, l'omessa impugnazione di tutte le ragioni rendeva il ricorso inammissibile. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, per mancata costituzione dell'intimato. È stata invece applicata la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c., con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. È stato escluso l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto non applicabile alle amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta dalla ricorrente, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986

    Norma invocata per censurare la rettifica del valore del bene nella liquidazione dell'imposta di registro.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione accelerata del ricorso è stata utilizzata come base del procedimento e, nel caso di decisione conforme alla proposta, rileva ai fini della valutazione di manifesta infondatezza/inammissibilità e della sanzione processuale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    È stata applicata la condanna per responsabilità aggravata, in funzione deterrente e sanzionatoria rispetto a un ricorso ritenuto palesemente inammissibile e difforme dalla proposta confermata in decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è stato ritenuto dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell'amministrazione dello Stato, per l'esenzione derivante dalla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a giustificarne il dispositivo, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Nel contenzioso sulla rettifica del valore di immobili ai fini tributari, la sola divergenza rispetto alle quotazioni OMI non è necessariamente sufficiente se il giudice di merito ritiene non adeguatamente valutate le concrete caratteristiche del bene e i prezzi di mercato di comparabili analoghi.
  • La censura per violazione di legge non può limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti se la sentenza impugnata ha fondato il decisum su una pluralità di argomentazioni autonome non adeguatamente attaccate.
  • La condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. può essere pronunciata anche in assenza di difesa dell'intimato, perché ha funzione deterrente e sanzionatoria rispetto a iniziative processuali defatigatorie o manifestamente infondate.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto dalle amministrazioni dello Stato quando opera il meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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