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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8634/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contro l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva annullato la misura interdittiva (sospensione dall'esercizio della pubblica funzione di giudice di pace) applicata ai sensi dell'art. 289 c.p.p. per accuse provvisorie di corruzione passiva in atti giudiziari (artt. 110, 319-ter, 321 c.p.), il Pubblico Ministero ha impugnato deducendo violazione e errata applicazione degli artt. 289, comma 2 e 185 c.p.p. Il Tribunale aveva annullato la misura perché il G.I.P. non aveva proceduto a un nuovo interrogatorio dell'indagato dopo che il P.M. aveva trasmesso un'ulteriore informativa di polizia giudiziaria (5 giugno 2023) successiva all'interrogatorio del 29 maggio, ritenendo violato il diritto di difesa (art. 178 lett. c) e art. 289 c.p.p.). Il P.M. sosteneva invece che, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., doveva applicarsi la prova di resistenza e che soltanto gli atti conseguenti a quello nullo sarebbero stati invalidi.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. Ha confermato il principio che, ai sensi dell'art. 289 c.p.p., l'interrogatorio dell'indagato pubblico ufficiale deve precedere l'adozione della misura interdittiva e deve essere fondato sul deposito di tutti gli atti posti a base della richiesta, affinché l'indagato possa estrarne copia e difendersi. Se, dopo l'interrogatorio e prima dell'emissione del provvedimento, il P.M. allega ulteriori atti d'indagine (anche se non dipendenti dalle dichiarazioni rese), il giudice è tenuto a disporre un nuovo interrogatorio preceduto dalla ostensione degli atti; la mancata reiterazione determina la nullità radicale dell'interrogatorio e l'annullamento della misura per violazione del diritto di difesa. La Corte ha pertanto ritenuto inapplicabile nel caso concreto l'argomento della "prova di resistenza" invocata dal ricorrente e ha respinto il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 289 cod. proc. pen.

    L'interrogatorio preliminare previsto per l'applicazione della misura interdittiva all'indagato pubblico ufficiale deve precedere l'adozione del provvedimento ed essere fondato sul deposito di tutti gli atti a supporto della richiesta; se dopo l'interrogatorio sono aggiunti ulteriori atti, è necessaria la ripetizione dell'interrogatorio preceduta dall'ostensione degli atti; la mancata ripetizione determina nullità per violazione del diritto di difesa.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    La disposizione che rende invalide soltanto le conseguenze dipendenti da un atto nullo (principio della conservazione degli atti) non è stata ritenuta applicabile per sovrascrivere l'obbligo specifico e garantistico dell'art. 289: in presenza di un interrogatorio iniziale fondato su una parte soltanto del compendio indiziario, la nullità è radicale e non sanabile mediante prova di resistenza.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dal Tribunale come causa di annullamento per violazione del diritto di difesa: la mancata ostensione e la mancata ripetizione dell'interrogatorio impediscono l'effettiva difesa dell'indagato e legittimano l'annullamento della misura.

  • artt. 110, 319-ter, 321 cod. pen.

    capi A e B (accuse provvisorie di corruzione passiva in atti giudiziari)

    Norme penali relative al fatto contestato (concorso, corruzione passiva in atti giudiziari, abuso d'ufficio connesso): richiamate nella sentenza come titoli di imputazione alla base delle indagini che hanno portato alla richiesta di misura interdittiva.

Massime di principio

  • Per misure interdittive ai sensi dell'art. 289 c.p.p. l'interrogatorio dell'indagato pubblico ufficiale deve essere svolto dopo che tutti gli atti a fondamento della richiesta sono stati depositati e ostesi all'indagato; in caso di integrazione probatoria successiva, va ripetuto l'interrogatorio.
  • La mancata ripetizione dell'interrogatorio quando sono stati acquisiti nuovi atti prima dell'adozione della misura comporta una nullità radicale e l'annullamento della misura per violazione del diritto di difesa; non è sanabile con la "prova di resistenza" invocata ai sensi dell'art. 185 c.p.p.
  • La regola della "conservazione degli atti" e la possibilità di valutare se gli atti mancanti fossero decisivi (prova di resistenza) possono valere in altri contesti di irregolarità procedurali, ma non possono prevalere sulla specifica garanzia di cui all'art. 289 c.p.p. quando la legge esige un interrogatorio preventivo completo.
  • Per il P.M.: se dopo l'interrogatorio si acquisiscono elementi nuovi rilevanti, è prudente ostendere immediatamente tali atti e ripetere l'interrogatorio prima di chiedere o ottenere una misura interdittiva, per evitare il rischio di annullamento.
  • Per la difesa: verificare sempre che l'interrogatorio sia stato svolto sulla base dell'intero compendio indiziario; in caso contrario è fondata la doglianza di nullità e si può chiedere l'annullamento della misura.

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