Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25163/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese. La Corte ha altresì dato atto che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Il giudizio di legittimità trae origine da un ricorso avverso un decreto del Tribunale di Napoli. Dal testo disponibile non emergono la natura sostanziale della controversia decisa dal tribunale, né i motivi specifici del ricorso per cassazione. In camera di consiglio, la società ricorrente, per il tramite della propria mandataria, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; la parte controricorrente ha aderito ritualmente alla rinuncia. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e dell’adesione della controparte, rilevando l’assenza di ostacoli alla declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso per cassazione; nel caso concreto la rinuncia è stata ritualmente depositata dalla parte ricorrente.

  • art. 391 c.p.c.

    regola gli effetti della rinuncia nel giudizio di legittimità e consente la declaratoria di estinzione quando la controparte vi aderisca o non vi si opponga nei modi di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato ordinario cui si commisura l’eventuale ulteriore importo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso ritualmente proposta determina l’estinzione del processo quando sia legittimamente accettata o comunque non ostacolata nei modi previsti dalla legge.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non deve pronunciarsi sul merito della controversia né sulle questioni processuali assorbite, salvo le statuizioni espressamente consentite dalla disciplina applicabile.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la regolazione delle spese può restare assorbita ove la Corte ritenga di non dover adottare alcuna statuizione sul punto.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è automatico in ogni definizione del giudizio di legittimità, dovendo essere verificati i presupposti processuali previsti dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.