Sentenza n. 1541/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal TAR della Lombardia, sede di Milano, sez. I, n. -OMISSIS- del 6 ottobre 2025, nel giudizio R.G.N. -OMISSIS-, con cui è stato annullato il provvedimento datato 23 aprile 2024, prot. n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente Area I Viceprefetto -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Varese - Area I P.A., notificato il 23 aprile 2024, con il quale è stato negato il rilascio del porto d’armi per difesa personale; e per la condanna della Prefettura di Varese a provvedere all’adozione delle misure conseguenti all’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta della Prefettura di Varese ritenuta non esecutiva della sentenza che aveva annullato il diniego del porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato, per difetto di istruttoria e motivazione, il diniego prefettizio del porto di pistola per difesa personale. La sentenza di cognizione aveva lasciato impregiudicate le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Il ricorrente ha sostenuto che la Prefettura fosse rimasta inerte, non avesse rieditato correttamente il potere, non avesse avviato una nuova istruttoria sanitaria, acquisito aggiornati accertamenti clinici, valutato la documentazione medica già prodotta e adottato un provvedimento conforme ai vincoli conformativi. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.a., violazione dell'obbligo di riedizione del potere, persistente inerzia amministrativa, sviamento, nonché violazione dei principi di effettività della tutela, certezza del diritto, ragionevolezza e buona fede. Ha chiesto anche astreinte e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Il giudizio di ottemperanza deve verificare l'esatto adempimento dell'obbligo di conformarsi al giudicato, interpretandone il contenuto sulla base della sequenza petitum, causa petendi, motivi e decisum. La sentenza azionata aveva accertato soltanto carenze istruttorie e motivazionali e aveva lasciato salve le successive determinazioni amministrative; pertanto non imponeva il rilascio automatico del porto d'armi, ma obbligava la Prefettura a riesercitare il potere nel rispetto dei vincoli conformativi. Tra i tratti liberi dell'azione amministrativa rientrava la verifica del requisito del rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato, richiesto dal combinato disposto degli artt. 134 e 138, comma 3, T.U.L.P.S. La Prefettura aveva comunicato al ricorrente, il 5 dicembre 2025, che tale requisito mancava e che, in presenza di una nuova istanza dell'istituto di vigilanza, avrebbe potuto avviare una nuova istruttoria. Successivamente aveva anche chiesto all'istituto di vigilanza se fosse disponibile ad assumere il ricorrente, ricevendo risposta negativa. Secondo il TAR, la carenza del rapporto di lavoro costituiva un mutamento della realtà fattuale incompatibile con l'integrale ripristino dello status quo ante e giustificava il mancato rilascio del titolo. La nota del 5 dicembre 2025 si era inoltre consolidata per mancata impugnazione entro il termine di decadenza. Non era quindi ravvisabile inerzia né violazione del giudicato da parte della Prefettura o dell'ASST. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
applicazione delle misure conseguenti all'inottemperanza, inclusa la penalità di mora e la nomina del commissario ad acta
Il giudizio di ottemperanza consente di verificare l'esatto adempimento del giudicato e di adottare, ove necessario, misure esecutive, astreinte e nomina di un commissario ad acta.
richiamato dal ricorrente e nella giurisprudenza citata in relazione all'esecuzione del giudicato
L'esecuzione del giudicato deve assicurare il conseguimento dell'utilità riconosciuta, ma incontra i limiti derivanti dai tratti liberi dell'azione amministrativa e dalle sopravvenienze fattuali o giuridiche incompatibili con il ripristino integrale.
art. 134 T.U.L.P.S.
richiamato in combinato disposto con l'art. 138, comma 3, T.U.L.P.S.
È stato considerato, insieme all'art. 138, comma 3, quale base del requisito del rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato per la riedizione del procedimento relativo alla guardia particolare giurata e al porto di pistola per difesa personale.
art. 138, comma 3, T.U.L.P.S.
richiamato in combinato disposto con l'art. 134 T.U.L.P.S.
Concorre a fondare la verifica del rapporto di lavoro con un istituto di vigilanza autorizzato quale presupposto per il rilascio dei titoli richiesti.
comunicazione dei motivi ostativi
È richiamato nella ricostruzione del precedente giudizio, nel quale era stata rilevata la mancata considerazione della documentazione prodotta dall'interessato a seguito del preavviso di rigetto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
oscuramento dei dati relativi alla salute
È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
oscuramento dei dati relativi alla salute
È stato richiamato, unitamente alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle informazioni sanitarie.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza richiede di verificare l'esatto adempimento del giudicato interpretandone il contenuto sulla base della sequenza costituita da petitum, causa petendi, motivi e decisum.
- Quando una sentenza annulla un provvedimento per difetto di istruttoria o di motivazione e lascia impregiudicate le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione, essa non impone necessariamente l'adozione di un provvedimento favorevole, ma obbliga l'Amministrazione a riesercitare il potere nel rispetto dei vincoli conformativi accertati.
- L'ottemperanza a una sentenza di annullamento per vizi formali, procedimentali o motivazionali non comprime i tratti liberi dell'azione amministrativa, che possono essere nuovamente esercitati purché siano rispettati il giudicato e i suoi effetti conformativi.
- La sopravvenuta emersione, nella fase di riedizione del potere, di una situazione fattuale incompatibile con l'integrale ripristino dello status quo ante può impedire l'accoglimento della domanda di ottemperanza, senza integrare necessariamente violazione del giudicato.
- L'Amministrazione ottempera al giudicato anche quando, dopo avere riesercitato il potere, adotta un nuovo diniego fondato su un presupposto distinto e rimasto libero, purché tale presupposto sia verificato e rappresentato all'interessato in un autonomo provvedimento.
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