Cassazione Civile, Ordinanza n. 23076/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate ritenendo perfezionata la notifica, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973, dell’intimazione di pagamento indicata come atto interruttivo della prescrizione dei tributi posti a base di una cartella di pagamento. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 D.P.R. 600/1973, sostenendo che la CAD non recava l’indicazione delle circostanze che avevano impedito la consegna della raccomandata informativa e quindi non era idonea a perfezionare il procedimento notificatorio. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata produzione in giudizio dell’intimazione di pagamento che l’ufficio assumeva come atto interruttivo della prescrizione. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la decisione di merito avesse applicato erroneamente i principi in tema di notifica a mezzo posta dell’atto impositivo. Ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, quando la consegna non avvenga per assenza del destinatario o cause analoghe, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD; tuttavia, nel caso concreto, l’avviso prodotto non riportava le specifiche circostanze di fatto che avevano impedito la consegna, ma solo l’indirizzo del destinatario e i timbri postali. Per questa ragione la Corte ha escluso la formazione della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e ha affermato la nullità della notificazione delle cartelle oggetto di giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La notificazione non è valida se la raccomandata informativa/CAD non consente di verificare le ragioni dell’omessa consegna e non si perfeziona, quindi, il procedimento notificatorio.
La norma sulle notifiche degli atti tributari va applicata in modo coerente con le garanzie del destinatario e con le regole sul perfezionamento della notifica a mezzo posta.
In chiave costituzionalmente orientata, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.
art. 24 Cost.
L’interpretazione della disciplina notificatoria deve assicurare al destinatario una ragionevole possibilità di conoscenza dell’atto e di difesa.
art. 111, comma 2, Cost.
La disciplina della notifica deve essere letta in modo da garantire il giusto processo e il contraddittorio effettivo.
La presunzione di conoscenza dell’atto non opera se la raccomandata informativa non reca gli elementi necessari a dimostrare la regolare formazione del procedimento notificatorio.
art. 23 del regolamento postale
L’avviso di ricevimento deve riportare le circostanze di fatto che hanno impedito la consegna al destinatario.
Il secondo motivo, relativo alla mancata produzione documentale dell’intimazione di pagamento, è stato assorbito dall’accoglimento del primo.
È richiamata la proposta di definizione accelerata, poi superata dall’istanza del ricorrente di decisione nel merito della causa.
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo posta di atti impositivi o processuali, quando la consegna non avvenga al destinatario per assenza, rifiuto o mancanza di soggetti idonei a ricevere l’atto, il perfezionamento della notifica deve essere provato dal notificante mediante l’avviso di ricevimento della CAD; la sola prova dell’avvenuta spedizione non basta.
- La CAD deve contenere elementi idonei a mostrare perché la consegna non sia avvenuta; se l’avviso restituito al mittente è privo della specifica indicazione delle circostanze impeditive, non si forma la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
- Quando il procedimento notificatorio non risulti correttamente perfezionato, l’atto notificato è affetto da nullità e non può spiegare efficacia, neppure come atto interruttivo della prescrizione.
- Nel giudizio di legittimità, l’accoglimento di un motivo che assorbe le ulteriori censure comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito per il riesame della controversia e la regolazione delle spese.
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