Cassazione Civile, Ordinanza n. 03012/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Nel giudizio di merito l'acquirente di un immobile ha convenuto la venditrice davanti al Tribunale di Trani chiedendo di accertare la presenza di vizi dell'immobile acquistato, consistenti in macchie di umidità, tali da renderlo parzialmente inidoneo all'uso pattuito, e di ottenere la condanna al pagamento di euro 20.000 per riduzione del prezzo e risarcimento del danno. La convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trani, sostenendo che la controversia trovasse fondamento nell'inadempimento della venditrice all'obbligo di consegna del bene e che quindi fosse competente il Tribunale di Bari, quale giudice del luogo di esecuzione della prestazione. Il Tribunale di Trani ha respinto l'eccezione ritenendo rilevante il luogo di conclusione del contratto, ricadente nel proprio circondario. Con il ricorso per regolamento di competenza la parte soccombente ha denunciato violazione degli artt. 18 e 20 c.p.c., assumendo che, in tema di compravendita con domanda di garanzia per vizi, la competenza dovesse radicarsi nel luogo di consegna del bene, quale forum destinatae solutionis.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza, confermando la competenza territoriale del Tribunale di Trani. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., nelle cause relative a diritti di obbligazione il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione è concorrente con quello del luogo di esecuzione, con carattere facoltativo ed elettivo. Poiché la domanda proposta era qualificabile come azione quanti minoris, fondata sul contratto di compravendita immobiliare, il radicamento della competenza poteva legittimamente avvenire nel luogo di conclusione del contratto, indicato dall'attore in Molfetta, nel circondario del Tribunale di Trani. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Trani e ha rimesso le parti dinanzi a quel giudice per la prosecuzione del giudizio, rinviando a quest'ultimo la liquidazione delle spese di merito; ha inoltre posto le spese del regolamento a carico della ricorrente e dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla competenza territoriale generale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte rispetto alla regola speciale dell'art. 20 c.p.c. nelle cause relative a diritti di obbligazione.
Nelle cause relative a diritti di obbligazione la competenza territoriale è concorrente tra il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione e quello del luogo in cui deve eseguirsi; il concorso tra i due fori è facoltativo ed elettivo, sicché l'accertamento del luogo di conclusione del contratto può bastare a radicare la competenza.
Citato per il deposito di memoria nel procedimento per regolamento di competenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto diritti di obbligazione, la competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. può radicarsi alternativamente sia nel luogo in cui l'obbligazione è sorta sia in quello in cui deve essere eseguita, trattandosi di fori facoltativi e derogabili.
- Quando la domanda dell'acquirente di un immobile è qualificata come azione quanti minoris fondata sulla compravendita, il criterio di competenza può essere individuato nel luogo di conclusione del contratto, se ivi si è perfezionato il titolo fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio.
- L'accertamento del luogo di conclusione del contratto rende superflua l'ulteriore verifica del locus destinatae solutionis, se la parte attrice ha validamente scelto uno dei fori concorrenti previsti dall'art. 20 c.p.c.
- Nel regolamento di competenza, la denuncia di violazione delle norme sulla competenza territoriale è infondata quando il giudice adito sia effettivamente competente in base a uno dei criteri alternativi previsti dalla legge.
- In caso di rigetto del ricorso per regolamento di competenza, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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