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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36034/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Due imputati, nella qualità di pubblici ufficiali e ispettori INPS, erano stati condannati dal Tribunale di Locri per falso ideologico in atto pubblico fidefacente, sentenza confermata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria il 10 febbraio 2026. Era loro contestato di avere attestato falsamente nel verbale unico di accertamento n. 356347/DDL del 28 giugno 2013 che gli accertamenti sulla ditta individuale erano stati conclusi mediante accesso allo studio del consulente del lavoro, alla sua presenza e sulla base della documentazione da lui fornita, benché tale accesso non fosse avvenuto. Con il primo motivo i ricorrenti deducevano violazione di legge e vizio di motivazione: sostenevano che l'accesso presso l'azienda non fosse necessario, che la visita del 12 febbraio 2013 presso lo studio fosse neutra e che le attestazioni contestate fossero meri refusi o comunque irrilevanti, poiché gli ispettori avevano già acquisito i dati dalle banche dati ufficiali e il verbale non avrebbe inciso sulla verità sostanziale né sulla funzione dell'atto. Con il secondo motivo contestavano le statuizioni civili per mancanza di prova del danno risarcibile e del nesso causale, osservando che la ditta era già priva del DURC per precedenti debiti contributivi indipendenti dal verbale. La Corte ha inoltre esaminato la questione della prescrizione: il reato era maturato il 28 dicembre 2025, prima della sentenza d'appello, ma non era stata dedotta con i motivi di ricorso; gli imputati avevano dichiarato di rinunciarvi il 15 ottobre 2025, quando il termine non era ancora maturato.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto generico, non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato: le conformi decisioni di merito avevano motivato in modo unitario e logico la responsabilità; il verbale falso non era innocuo, perché la sua redazione aveva inciso sulla decorrenza del termine di decadenza per la contestazione dell'illecito amministrativo contributivo e aveva prevenuto contestazioni circa l'estinzione dell'obbligazione. Le censure proponevano inoltre una diversa lettura dei fatti e delle prove, non ammessa in cassazione. Il secondo motivo è stato giudicato generico e diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove: i giudici di merito avevano fondato le statuizioni civili sulla documentazione e sulla testimonianza acquisite, considerando anche la persistenza e l'aggravamento della posizione debitoria e l'indisponibilità del DURC per circa un anno. L'inammissibilità ha precluso la rilevazione della prescrizione, non dedotta nei ricorsi, pur essendo maturata il 28 dicembre 2025 prima della decisione d'appello. La rinuncia alla prescrizione dichiarata prima della sua maturazione era inefficace al momento della dichiarazione, ma, non essendo stata revocata, ha prodotto effetto al sopraggiungere della prescrizione; la questione è stata comunque ritenuta irrilevante per l'esito, data l'inammissibilità. Nessuna somma è stata liquidata per le spese della parte civile, non comparsa alla discussione orale e limitatasi a depositare memoria e nota spese. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 479 c.p.

    ricorre il cosiddetto “falso innocuo” quando l’infedele attestazione, nel falso ideologico, o l’alterazione, nel falso materiale, siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non producano effetti sulla sua funzione documentale, dovendo l’innocuità essere valutata indipendentemente dall’uso che venga fatto dell’atto falso

    Il falso ideologico è innocuo soltanto quando l'attestazione non veritiera sia irrilevante per il significato dell'atto e non ne alteri la funzione documentale; nel caso concreto la falsa attestazione non soddisfaceva tale criterio perché incideva sulla funzione e sugli effetti del verbale.

  • art. 14, comma 2, legge n. 689/1981

    nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l’attività di accertamento dell’illecito non coincide con il momento in cui il fatto viene acquisito nella sua materialità, ma comprende il tempo necessario alla valutazione dei dati relativi agli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione e alla deliberazione finale, correlata alla complessità delle indagini necessarie ad accertarne la sussistenza e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, così da valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione.

    Il termine per notificare la contestazione decorre tenendo conto del tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per acquisire piena conoscenza dell'illecito e valutarne gli elementi, non necessariamente dal momento della mera acquisizione materiale del fatto. Nel caso concreto la falsificazione del verbale rilevava rispetto alla decorrenza del termine decadenziale.

  • art. 129 c.p.p.

    l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice dell'impugnazione uno spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole proprie dei diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che presuppone la proposizione di una valida impugnazione

    La declaratoria immediata di una causa di non punibilità, compresa la prescrizione, presuppone un'impugnazione validamente proposta; l'inammissibilità del ricorso preclude quindi il rilievo della prescrizione in sede di legittimità.

  • art. 157 c.p.

    alla rinuncia alla prescrizione, operata quando la causa estintiva non è ancora maturata, pare corretto attribuire la natura di una dichiarazione che, ove non revocata, diventa pienamente efficace quando interviene la prescrizione

    La rinuncia alla prescrizione dichiarata prima che il termine sia maturato è inizialmente inefficace, ma produce effetto quando sopravviene la prescrizione, se non è stata revocata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendo escludersi colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell’importo di euro 3000 a beneficio della Cassa delle ammende.

    Alla dichiarazione d'inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dei motivi, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il falso ideologico in atto pubblico non è innocuo quando l'attestazione infedele incide sul significato dell'atto o sulla sua funzione documentale; l'innocuità va valutata in relazione agli effetti documentali dell'atto, indipendentemente dall'uso che ne venga fatto.
  • Nell'accertamento degli illeciti amministrativi, quando la contestazione non è immediata, il momento dell'accertamento rilevante per il termine di notificazione comprende il tempo ragionevolmente necessario a valutare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e a deliberare la contestazione, in rapporto alla complessità delle indagini.
  • In cassazione non è consentito sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa valutazione delle risultanze probatorie; il sindacato di legittimità riguarda la coerenza logica della motivazione, non la scelta tra ricostruzioni fattuali alternative.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la rilevazione d'ufficio delle cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., compresa la prescrizione, poiché tale potere presuppone una valida impugnazione.
  • La rinuncia alla prescrizione formulata prima della maturazione del termine, se non revocata, diviene efficace quando la prescrizione sopravviene.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiPrescrizione del reato

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