Cassazione Civile, Ordinanza n. 21352/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lavoratrice, inquadrata in categoria D3 e titolare in precedenza di un incarico fiduciario apicale quale direttore di un'istituzione per servizi sociali, aveva impugnato il decreto sindacale con cui il Comune aveva conferito l'incarico a un altro soggetto, utilizzando una graduatoria di idonei di un precedente concorso per dirigenti amministrativi. Sosteneva che l'amministrazione avrebbe dovuto espletare una nuova selezione pubblica, che la graduatoria richiamata riguardava una figura professionale diversa da quella oggetto dell'incarico e che, comunque, il nominato era decaduto dalla graduatoria. Il ricorso per cassazione denunciava la violazione dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, assumendo che tali censure radicassero la giurisdizione del giudice ordinario, poiché si trattava della pretesa al corretto conferimento dell'incarico e non della contestazione di un potere autoritativo amministrativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, la domanda del candidato volta ad ottenere lo scorrimento della graduatoria di un concorso già espletato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; invece, quando si contesta la scelta dell'amministrazione di indire una nuova procedura oppure di utilizzare una graduatoria esistente, la controversia investe l'esercizio del potere amministrativo e la posizione fatta valere è di interesse legittimo, con giurisdizione del giudice amministrativo. Poiché nel caso concreto la lavoratrice censurava proprio la decisione del Comune di avvalersi di una graduatoria già formata anziché indire un nuovo concorso, la Corte ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore del Comune e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
attribuisce al giudice amministrativo le controversie che investono l'esercizio del potere dell'amministrazione nella scelta di indire una nuova procedura oppure di avvalersi di una graduatoria preesistente; resta ferma la giurisdizione ordinaria solo quando si fa valere il diritto all'assunzione fuori dalla procedura concorsuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma richiamata quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione sulle controversie relative allo scorrimento della graduatoria dipende dalla natura della posizione soggettiva dedotta: se si fa valere il diritto all'assunzione derivante da una graduatoria già formata, la controversia appartiene al giudice ordinario.
- Se invece la domanda contesta la scelta dell'amministrazione di utilizzare una graduatoria preesistente o di indire una nuova procedura selettiva, la lite investe l'esercizio di un potere amministrativo e spetta al giudice amministrativo.
- La distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo, nel reclutamento pubblico, va ricostruita in base all'oggetto concreto della censura: non alla sola presenza di una graduatoria, ma al tipo di decisione amministrativa messa in discussione.
- La mera deduzione che la graduatoria sia di un concorso diverso o che il nominato vi sia decaduto non muta la natura della doglianza quando il nucleo della contestazione resta la scelta organizzativa dell'amministrazione di non bandire una nuova selezione.
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