Cassazione Civile, Sentenza n. 7339/2024 del 19/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Campania che aveva accolto l'appello del contribuente e annullato la cartella di pagamento relativa a somme percepite per effetto di sentenza di reintegro/risarcimento per licenziamento (anno 2007). L'Agenzia deduceva: 1) errata qualificazione fiscale della somma (sosteneva che dovesse applicarsi l'art. 17, comma 1, lett. b) TUIR - tassazione separata determinata al lordo) e non la lett. a); 2) illegittima annullamento integrale della cartella (ultrapetizione) poiché il contribuente aveva chiesto solo la determinazione dell'imponibile al netto delle spese legali e non l'annullamento totale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. a) TUIR al caso in esame, perché la somma è qualificata come risarcimento per licenziamento con impossibilità di reintegrazione, e quindi imponibile al netto delle spese legali). Ha invece accolto il secondo motivo: la CTR ha pronunciato oltre la domanda (ultrapetizione) annullando integralmente la cartella quando il contribuente aveva chiesto solo la determinazione dell'imponibile al netto delle spese legali; conseguentemente la sentenza impugnata è cassata limitatamente a questo profilo e la causa è rinviata alla CTR Campania in diversa composizione per nuovo esame e per decidere sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 17, comma 1, lett. a)
somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro
La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che le somme riconosciute a titolo risarcitorio per il licenziamento, quando la reintegrazione non è possibile, rientrano nella lett. a) e vanno tassate separatamente al netto delle spese legali sostenute per ottenerle.
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 17, comma 1, lett. b)
La lett. b) si riferisce alle somme percepite a titolo di arretrati di lavoro dipendente; la Corte ha però ritenuto che nel caso concreto la natura della somma fosse risarcitoria e non semplice recupero di arretrati, per cui la lett. b) non era applicabile.
d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Norma citata come presupposto del controllo automatizzato che ha portato all'iscrizione a ruolo; non decisiva per l'interpretazione della natura reddituale della somma.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la sentenza non può accogliere domande non dedotte (ultrapetizione). La CTR ha annullato integralmente la cartella andando oltre la domanda del contribuente, vizio per cui la Cassazione ha disposto la cassazione parziale e il rinvio.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4
Fondamenti di censura con cui l'Agenzia ha impugnato la sentenza in cassazione (violazione di norme di diritto e vizio di ultrapetizione).
Legge 20 aprile 1970, n. 300, art. 18
Citata a confronto nella giurisprudenza richiamata: la presenza di reintegro ordinariamente implica continuità del vincolo e un diverso trattamento fiscale (giurisprudenza collegata), ma nella presente fattispecie la reintegrazione non era applicabile.
Massime di principio
- Per somme riconosciute da giudice del lavoro: verificare se la pronuncia dispone la reintegrazione (continuità del rapporto). Se c'è reintegro e continuità, la fattispecie può rientrare nella lett. b) (arretrati) con conseguenze diverse; se la reintegrazione è impossibile e la somma ha natura risarcitoria, applica la lett. a) e l'imponibile si determina al netto delle spese legali.
- Le spese legali possono essere dedotte (ai fini della determinazione dell'imponibile separato) quando la norma applicabile lo prevede espressamente (come nell'ambito dell'art. 17, lett. a) così interpretato). È quindi importante documentare la natura risarcitoria della somma e le spese effettivamente sostenute e pertinenti.
- Nei ricorsi tributari la sentenza non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda: la parte che ottiene più di quanto chiesto può incorrere in vizio di ultrapetizione; l'Amministrazione può pertanto impugnare la decisione per questo motivo e ottenere la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
- Quando si contesta una cartella contenente più voci, bisogna specificare chiaramente quale importo o qual parte si contesta (an e quantum), altrimenti la pronuncia favorevole al contribuente che eccede la domanda rischia di essere annullata per violazione del principio di corrispondenza.
- Se si ritiene che una norma fiscale non consenta una deduzione legittima (es. deduzione di spese legali), può essere prospettata anche questione di legittimità costituzionale, ma essa può essere assorbita se la Corte decide che la norma applicabile al caso (o la qualificazione della prestazione) risolve la questione senza affrontare la costituzionalità.
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