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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7280/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catania n. 966/2020 che aveva riformato la decisione di primo grado condannando Sangiorgio al rilascio di un immobile e alla restituzione del prezzo. Il ricorrente deduceva, principalmente, la violazione delle norme sulla tempestività e validità della notificazione dell'atto di appello (artt. 325 e 326 c.p.c.), sostenendo che l'appello era stato notificato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado e che l'insuccesso della prima notifica non poteva ritenersi non imputabile agli appellanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la prima notificazione dell'appello non ebbe esito per errore imputabile agli appellanti (erronea indicazione dell'indirizzo dello studio del difensore) e non per cause non imputabili al notificante. Ha affermato inoltre che l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di compiere ricerche in loco ma non di svolgere indagini esterne (es. consultare l'albo professionale) per individuare un diverso recapito. Conseguentemente la seconda notificazione, eseguita oltre il termine dei 30 giorni, non poteva sanare la decadenza: la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. e l'appello è stato dichiarato inammissibile. Spese: gli appellanti condannati al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in euro 5.000,00; i soli controricorrenti condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali; eventuale ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. civ.

    Termine di 30 giorni per proporre l'appello dalla notificazione della sentenza di primo grado; la notifica eseguita oltre tale termine è inammissibile salvo che la prima notifica sia fallita per cause non imputabili al notificante e la ripresa del procedimento sia avvenuta entro termine ragionevole.

  • art. 326 cod. proc. civ.

    Norme complementari sulla notificazione degli atti processuali e sulle relative conseguenze di tempestività e validità dell'impugnazione (usata in combinato con l'art. 325 per censurare la tempestività dell'appello).

  • art. 148 cod. proc. civ.

    Obbligo dell'ufficiale giudiziario, nell'eseguire la notificazione, di compiere ricerche concrete in loco per verificare la corrispondenza tra l'indirizzo indicato e la presenza del destinatario o la sua irreperibilità, ma non l'obbligo di effettuare ricerche esterne (es. consultazione di albi professionali) per individuare un diverso recapito.

  • art. 2932 cod. civ.

    Norma richiamata in relazione alla domanda di esecuzione specifica: la Corte d'appello aveva ritenuto che la pretesa di esecuzione specifica era prescritta, motivo per cui non poteva essere accolta.

  • art. 380 bis cod. proc. civ.

    Norma procedurale sulla gestione del ricorso e sulla possibilità di fissazione in pubblica udienza (il ricorso è stato portato in decisione in udienza pubblica ai sensi di tale disposizione).

  • art. 382, comma 3, cod. proc. civ.

    Consente alla Corte di Cassazione di cassare la sentenza impugnata senza rinvio quando ciò si renda necessario per decidere sulla questione dedotta: applicato per dichiarare l'appello inammissibile e cassare la sentenza impugnata senza rinvio.

  • artt. 1362 e 1363 cod. civ.

    Norme sull'interpretazione del contratto, menzionate nel ricorso in via subordinata ma dichiarate assorbite dalla Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • La seconda notificazione eseguita oltre il termine decadenziale può sanare la precedente solo se la prima notificazione è fallita per cause non imputabili al notificante; se l'insuccesso dipende da errore od omissione del notificante, l'impugnazione è inammissibile.
  • È onere del notificante (dell'avvocato o del soggetto che dispone la notifica) verificare la correttezza e l'aggiornamento dell'indirizzo del destinatario; l'errore nell'indicazione dell'indirizzo dello studio del difensore è imputabile al notificante e non può essere sanato dall'ufficiale giudiziario.
  • L'ufficiale giudiziario deve compiere accertamenti concreti in loco per verificare la presenza o l'irreperibilità del destinatario, ma non è tenuto a svolgere ricerche esterne (es. consultare albi professionali) per individuare un diverso recapito.
  • Se la corte d'appello pronuncia oltre il termine per proporre appello sulla base di una notifica successiva che non ha sanato un vizio imputabile agli appellanti, la cassazione potrà dichiarare l'appello inammissibile e cassare senza rinvio la sentenza impugnata, ristabilendo l'efficacia della decisione di primo grado.
  • In situazioni similari è fondamentale indicare correttamente il domicilio eletto e verificare eventuali trasferimenti dello studio del difensore prima di disporre la notificazione, onde evitare la decadenza dell'impugnazione.

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