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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7268/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005 che aveva disconosciuto la deducibilità ai fini IRES e IRAP di costi risultanti da fatture emesse dalla società estera Techoil Consulting LCC, ritenuta fittizia. In appello la società aveva altresì chiesto la cessazione della materia del contendere per aver definito la posizione tributaria avvalendosi delle misure di definizione previste per i comuni colpiti dal sisma (decreti legge n. 162/2008 e n. 185/2008). Inoltre, il ricorrente contestava l’inversione dell’onere della prova da parte dei giudici e sosteneva di aver prodotto documentazione idonea a dimostrare l’esistenza della Techoil e l’effettivo svolgimento delle prestazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla questione della cessazione della materia del contendere ha ritenuto che la definizione della posizione tributaria da parte della società sia avvenuta oltre il termine perentorio fissato dal provvedimento attuativo (termine prorogato al 16 giugno 2009), essendo la comunicazione e i versamenti effettuati il 23 giugno 2009, per cui la società ha perso il diritto alla definizione agevolata. Quanto al merito, la Corte ha confermato che l'Ufficio aveva dimostrato la sussistenza di elementi che facevano ritenere le operazioni soggettivamente inesistenti e che, in presenza di tale profilo, l'onere probatorio circa l'effettiva esistenza e la deducibilità dei costi gravava sul contribuente. La documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente a provare i requisiti di effettività, inerenza e determinabilità necessari per la deduzione ai fini delle imposte dirette. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la partecipazione o la consapevolezza in frodi (es. carosello) non esclude automaticamente la deducibilità ai fini delle imposte dirette, ma ha confermato che qui non è stata fornita la prova richiesta. Il ricorso è quindi respinto e la società condannata alle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 46

    Riferita alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere: la Corte può esaminare d'ufficio la sussistenza dell'estinzione del giudizio e ha valutato che non ricorrevano i presupposti per la dichiarazione di estinzione perché la definizione agevolata è intervenuta oltre il termine perentorio.

  • Decreto legge n. 162/2008, art. 3

    Norma che prevedeva la possibilità di definire i versamenti e i carichi iscritti a ruolo per i soggetti residenti in aree colpite da eventi sismici: la Corte ha ritenuto che la disciplina sia agevolativa con termini perentori, il cui rispetto è essenziale per ottenere la definizione.

  • Decreto legge n. 185/2008, art. 6 (comma 4-bis)

    Estendeva la procedura di definizione anche ai residenti nelle province interessate dal sisma del 2002; applicata dall'Amministrazione con provvedimento direttoriale che ha fissato il termine di definizione (prorogato al 16 giugno 2009). La mancata osservanza di tale termine fa perdere il beneficio.

  • Provvedimento direttoriale prot. n. 22456 dell'11 marzo 2009

    Ha prorogato il termine per la definizione al 16 giugno 2009; la Corte ha rilevato che il termine resta perentorio e che la definizione intervenuta oltre tale termine non produce gli effetti invocati.

  • Codice civile, art. 2697

    Principio generale relativo alla ripartizione dell'onere della prova: in materia tributaria, una volta assunti elementi probatori dall'Amministrazione che indicano la fittizietà delle operazioni, grava sul contribuente provare l'effettiva esistenza e deducibilità dei costi.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 39 e 40

    Richiamati in relazione agli obblighi documentali e alle modalità di accertamento dell'imponibile: sono norme del procedimento di accertamento che si inseriscono nel quadro probatorio valutato dai giudici.

  • Legge n. 537/1993, art. 14, comma 4-bis (testo novellato dall'art. 8, D.L. 16/2012)

    "Nella determinazione dei redditi di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1, non sono ammessi in deduzione (solo) i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo"

    La disposizione, applicabile retroattivamente se più favorevole, stabilisce che la deducibilità ai fini delle imposte dirette non è automaticamente esclusa per costi riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti, salvo che i beni o i servizi siano stati utilizzati direttamente per commettere un delitto non colposo. Tuttavia, il contribuente deve comunque dimostrare effettività e inerenza del costo.

  • T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), art. 109 e art. 6

    Principi di deducibilità dei costi (inerenza, competenza, effettività): richiamati per stabilire i requisiti che il contribuente deve provare per dedurre costi nell'imponibile.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 3

    Richiamata in relazione al rispetto dei termini e alle garanzie procedimentali nella fissazione dei termini per la definizione agevolata.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione fiscale documenta elementi che indicano la soggettiva inesistenza dell'emittente di fatture, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza dell'operazione e la deducibilità dei costi (effettività, inerenza, determinatezza/determinabilità).
  • Le misure agevolative o definitorie previste per particolari categorie (es. vittime di calamità) sono soggette a termini perentori: il loro mancato rispetto comporta la perdita del beneficio e non determina la cessazione della materia del contendere.
  • La partecipazione o la consapevolezza del contribuente in frodi IVA (es. carosello) non esclude automaticamente la deducibilità ai fini delle imposte dirette; tuttavia il contribuente deve comunque dare prova che il costo è inerente e realmente sostenuto e che il bene/servizio non è stato utilizzato per commettere un delitto non colposo.
  • La modifica normativa (es. art. 14, comma 4-bis novellato) può avere efficacia retroattiva in bonam partem e deve essere valutata d'ufficio se più favorevole al contribuente; comunque non elimina l'onere probatorio a suo carico.
  • In casi analoghi è fondamentale conservare e produrre documentazione probatoria completa: atto costitutivo e identificativo della controparte estera, contratti, corrispondenza commerciale, dettagli delle prestazioni svolte, bonifici e conti correnti beneficiari, e, se disponibili, provvedimenti o sentenze favorevoli in altri giudizi che attestino l'esistenza effettiva del fornitore.
  • Distinguere gli effetti nei diversi profili fiscali: per l'IVA la consapevolezza della frode può impedire la detrazione; per le imposte dirette la valutazione è incentrata sull'effettiva esistenza dell'onere e sulla sua inerenza all'attività d'impresa.

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