Cassazione Civile, Sentenza n. 7338/2024 del 19/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Veneto n.33/2019 (RG 24231/2019) con cui era stato confermato il rigetto del gravame dell'Agenzia: la decisione aveva affermato la giurisdizione tributaria malgrado parte delle cartelle sottostanti riguardassero crediti non tributari, aveva escluso la violazione dell'art.77 d.P.R. 602/73 ma aveva ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria sulla prima casa per importi inferiori a €120.000 e aveva censurato l'errata indicazione del bene ipotecato. L'Agenzia ha inoltre proposto separato ricorso di cassazione (RG 14383/2021) contro la sentenza della CTR n.677/2020 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza n.33/2019. Le doglianze principali hanno riguardato: difetto di giurisdizione per i crediti non tributari, errori di motivazione e di valutazione sulla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, illegittimità dell'iscrizione sull'abitazione principale sotto certe soglie e carenze nell'indicazione dell'immobile nella trascrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i due giudizi. Sul ricorso RG 14383/21 (cassazione avverso la sentenza che dichiarava inammissibile la revocazione) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia. Sul ricorso principale RG 24231/19 ha invece accolto i motivi: ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria per la parte dei crediti di natura non tributaria, ha condiviso l'interpretazione secondo cui l'iscrizione ipotecaria ha natura cautelare e può essere iscritta anche quando il pignoramento è vietato (salvo i limiti di legge), ha rilevato l'illegittimità della decisione di merito in alcuni passaggi (in particolare per aver deciso oltre le posizioni dedotte dalle parti), ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto la reiezione del ricorso originario del contribuente. Sono state compensate le spese del giudizio di merito; le spese dei giudizi di legittimità seguono la soccombenza. La materia è stata dichiarata cessata per i carichi già annullati da provvedimenti sopravvenuti.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. 602/1973
L'iscrizione ipotecaria ex art.77 non è atto di espropriazione forzata ma misura cautelare/di garanzia; può essere disposta anche quando non sussistono le condizioni per l'espropriazione, nei limiti previsti dalla legge (soglia minima prevista per l'ipoteca dall'assetto normativo vigente).
art. 76 d.P.R. 602/1973
Regola l'espropriazione immobiliare; dopo le modifiche legislative occorre distinguere la sfera dell'esecuzione forzata (pignoramento) dai limiti applicabili all'ipoteca cautelare.
d.l. n. 69/2013 (convertito)
Ha disallineato i limiti per l'ipoteca e per il pignoramento elevando la soglia per procedere a pignoramento immobiliare a €120.000 e prevedendo divieti di pignoramento sulla prima casa, pur lasciando possibile l'iscrizione ipotecaria a fini cautelari quando ricorrono le condizioni previste (eferma la soglia minima per l'ipoteca).
d.l. 02/03/2012 n.16, art.3 (introduzione del co.1-bis art.77)
Ha esplicitato la possibilità per l'agente della riscossione di iscrivere ipoteca anche quando non sono verificate le condizioni per l'espropriazione, con soglia minima prevista (norma che rafforza la natura cautelare dell'ipoteca).
d.lgs. n.546/1992, art. 64
Disciplina il ricorso per revocazione in materia tributaria rimandando alle regole civili: la revocazione straordinaria segue le norme del processo civile (artt. 395 e ss. c.p.c.) e non deroga al relativo sistema; dunque i presupposti di revocazione devono essere quelli civilistici.
artt. 395, 396, 398 c.p.c.
Norme sulla revocazione (cause e limiti). La Corte ricorda che l'errore idoneo a giustificare la revocazione è un errore di fatto materiale e incontrovertibile, non una mera rivalutazione documentale o una diversa valutazione delle risultanze processuali.
art. 335 c.p.c.
Applicato analogicamente per giustificare la riunione dei ricorsi di cassazione proposti avverso pronunce connesse: tutte le impugnazioni contro la stessa decisione o pronunce connesse vanno trattate unitariamente per ragioni di economia processuale.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Fondamento procedurale dei motivi di cassazione invocati dall'Agenzia; la Corte ha esaminato le doglianze di diritto e di valutazione e ha distinto le questioni di fatto da quelle di diritto rilevanti per la cassazione.
Massime di principio
- Quando un atto di iscrizione ipotecaria riguarda crediti di natura mista (tributari e non tributari), la giurisdizione va individuata in base alla natura del credito: il giudice tributario decide sulle questioni attinenti a crediti tributari, il giudice ordinario sui crediti non tributari; se l'atto riguarda entrambe le categorie, la giurisdizione può spettare a entrambi nei rispettivi ambiti.
- L'iscrizione ipotecaria dell'agente della riscossione ha natura cautelare e può essere iscritta anche se il pignoramento è vietato (es.: prima casa), purché rispettati i limiti e le soglie previste dalla legge; l'ipoteca non equivale automaticamente all'esecuzione forzata.
- La revocazione per errore di fatto richiede una svista materiale o una falsa percezione della realtà desumibile dagli atti che dimostri un fatto decisivo incontrovertibile: non è ammissibile per semplici divergenze di valutazione delle risultanze processuali o per errori ricostruttivi valutativi.
- La proposizione contemporanea di ricorso per cassazione e di domanda di revocazione non rende automaticamente inammissibile la revocazione; i due rimedi sono in linea di massima indipendenti, sebbene il giudice di revocazione possa, su istanza e se non manifesta l'infondatezza, sospendere i termini o il giudizio di legittimità fino alla decisione sulla revocazione.
- Il giudice d'appello non può decidere oltre le questioni effettivamente proposte dalle parti (divieto di ultra/extra petita): se decide su questioni non dedotte dall'appellante può configurarsi vizio e doglianza di 'oltrepetizione'.
- Se si deduce la mancata produzione o la non depositata notifica di un documento, la parte che impugna deve indicare con precisione in quale sede e con quale atto il documento sarebbe stato prodotto; affermazioni generiche sono autosufficienti e possono determinare l'inammissibilità del motivo.
- L'eccezione di difetto di giurisdizione può essere rilevata anche tardivamente fino a quando non sia formato giudicato sul punto nel merito del primo grado; tuttavia la preclusione può operare quando si è formato giudicato esplicito o implicito sulla questione.
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