Cassazione Civile, Sentenza n. 7334/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato, in parte, l'avviso di pagamento TIA 2010 (bolletta n.49106 del 16.12.2011) relativo a tre impianti di distribuzione carburante (Strada Tor Tre Ponti, Via Piave, Via Isonzo). La ricorrente deduceva, tra l'altro: formazione di giudicato esterno favorevole (annullamento precedente avviso TIA per un impianto sovrapponibile), omissione di verifica delle superfici dichiarate esenti (accessi e deflussi non produttivi di rifiuti) e violazioni normative relative alla determinazione delle superfici tassabili (art.11 co.5 Regolamento comunale TIA e art.70 d.lgs. 507/93), nonché questioni sulla legittimità della delibera comunale di passaggio da TARSU a TIA in relazione al d.lgs. 152/06.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi (in particolare quelli relativi al giudicato esterno, alla presunta inammissibilità dell'appello del Comune e alla questione nuova sul passaggio TARSU-TIA), ritenendo che: il giudicato esterno non è stato adeguatamente identificato e dimostrato nella sua estensione rispetto agli impianti qui dedotti; la specificità dell'appello del Comune era sufficiente anche se basata su argomentazioni già svolte in primo grado; e questioni nuove non sollevate in sede di merito non possono essere introdotte in Cassazione. Tuttavia ha accolto in parte il ricorso (quinto e sesto motivo) perché la Commissione Tributaria Regionale ha omesso di esaminare la divergenza fattuale tra le superfici imputate a tassazione nell'avviso e le superfici indicate come esenti nella denuncia con planimetrie prodotte dalla società, non valutando se tali aree fossero oggettivamente non idonee a produrre rifiuti ai sensi dell'art.11 co.5 del Regolamento comunale. Per tali motivi la sentenza impugnata è stata cassata in parte e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio in diversa composizione per nuovo esame anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 11 comma 5 Regolamento comunale Tariffa di gestione dei rifiuti urbani (Regolamento TIA)
Superficie utile. Non sono soggetti a tariffa, e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi oggettivi, (supportati da idonea documentazione), direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione.
Le superfici ritenute non produttive di rifiuti possono essere escluse dalla tariffa solo se supportate da elementi oggettivi e documentazione (es. planimetrie) desumibili dalla denuncia; il giudice deve confrontare effettivamente le superfici dichiarate e quelle tassate.
art. 70 comma 1 d.lgs. 507/1993
Norma richiamata in relazione agli obblighi di denuncia/variazione delle superfici ai fini della TIA; la documentazione allegata alla denuncia ha rilievo probatorio nel riconoscimento delle esenzioni.
art. 2909 cod. civ. (efficacia del giudicato esterno)
Il giudicato esterno può avere efficacia preclusiva solo se la parte che lo invoca dimostra l'identità degli elementi fattuali e giuridici rilevanti rispetto alla nuova controversia; incombe alla parte che invoca il giudicato specificare e provare tale identità.
art. 360 cod. proc. civ. (co.1 n.5, n.3, n.4)
Motivi di cassazione fondati per omesso esame di fatto decisivo (n.5) e per violazione di norme di diritto (n.3). La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi all'omesso esame delle planimetrie e della divergenza delle superfici (n.5), e ha respinto altri profili invocati.
art. 342 primo co. n.1 cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente per censurare l'appello del Comune come non specifico; la Corte ha invece ritenuto che nel processo tributario la riproposizione di argomentazioni già svolte in primo grado possa adempiere all'onere di specificità dell'impugnazione quando il gravame risulta sufficientemente delineato.
art. 53 d.lgs. 546/1992
Norma che richiede specificità dell'impugnazione; in ambito tributario la giurisprudenza (richiamata in motivazione) consente che l'Amministrazione riproponga in appello le stesse argomentazioni già formulate in primo grado e ciò possa essere considerato sufficiente per l'onere di specificità.
d.lgs. 152/2006 (TU Ambiente), art. 238 co.6 e 11 menzionati
La ricorrente ha invocato l'illegittimità della delibera comunale di passaggio TARSU-TIA per effetto di abrogazioni del TU Ambiente; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in Cassazione perché non risulta che la questione sia stata specificamente dedotta e decisa in sede di merito e quindi non può essere introdotta come tema nuovo in legittimità.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione di superfici dalla TIA il contribuente deve produrre elementi oggettivi e idonea documentazione (es. planimetrie) nella denuncia; il giudice di merito è tenuto a confrontare le superfici dichiarate con quelle indicate in avviso e a motivare specificamente su eventuali divergenze.
- L'efficacia preclusiva di un giudicato esterno richiede che la parte che la invoca dimostri l'identità degli elementi di fatto e di diritto con la controversia nuova; la mera esistenza di una sentenza favorevole per un impianto non è automaticamente vincolante per altri impianti simili senza prova di sovrapponibilità.
- In Cassazione non possono essere prospettate questioni sostanzialmente nuove che non siano state dedotte e indicate negli atti di merito; il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e dimostrare dove la questione è stata sollevata in precedenza.
- Nel processo tributario l'Amministrazione che in appello ripropone le stesse argomentazioni già svolte in primo grado può aver assolto l'onere di specificità dell'impugnazione (art.53 d.lgs. 546/1992), soprattutto quando il gravame riguarda questioni tecniche che il giudice deve riesaminare.
- L'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (e.g. divergenza tra dichiarato e avviso) integra motivo di cassazione ai sensi dell'art.360 co.1 n.5 e comporta ordinariamente rinvio per nuovo esame.
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