Cassazione Penale, Sentenza n. 37760/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) avverso la conferma in appello della condanna per riciclaggio continuato (artt. 81 e 648-bis c.p.). La difesa contestava: 1) la mancata dimostrazione che le somme impiegate provenissero dal peculato commesso dalla convivente; 2) la non idoneità delle operazioni (in particolare l'investimento in fondi/titoli e le giocate/scommesse online) a costituire attività finalizzate a nascondere la provenienza dei soldi; 3) la carenza dell'elemento soggettivo (dolo o dolo eventuale), anche alla luce della datazione di messaggi e delle dichiarazioni della terza persona autrice del reato presupposto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha confermato la responsabilità penale di Pipitò per il riciclaggio relativo alla somma impiegata in titoli/fondi (euro 55.050,00), ritenendo provata la disponibilità e la consapevolezza della provenienza illecita e legittimando l'uso del criterio della sproporzione e della fungibilità del denaro. Ha invece annullato senza rinvio la sentenza per la parte relativa alla somma di euro 61.302,00 impiegata in giochi e scommesse, perché l'art. 648-bis c.p. non ricomprende nell'elenco delle condotte punite l'impiego in attività speculative (tale previsione è invece espressa solo nell'art. 648-ter.1 c.p. in materia di autoriciclaggio); dunque il fatto per quella parte "non è previsto dalla legge come reato". Per il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna relativa alla somma investita in fondi/titoli è irrevocabile ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p. È stata disposta la rideterminazione della pena per la riduzione parziale di responsabilità.
Norme richiamate
La norma punisce la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. La Corte ha ritenuto che l'impiego in attività speculative (gioco d'azzardo) non sia ricompreso nell'elenco delle condotte di cui all'art. 648-bis, pertanto non può integrare il reato di riciclaggio previsto da tale norma.
Norma sull'autoriciclaggio che espressamente contempla l'impiego in attività speculative. La Corte ha richiamato la distinzione normativa fra art. 648-bis e art. 648-ter.1 per escludere la punibilità, ai sensi del 648-bis, dell'impiego in gioco d'azzardo.
Delitto presupposto (peculato) commesso dalla convivente; la Corte ha dato per acquisita la responsabilità della Sciortino quale fonte delle somme illecite.
Riguarda la continuazione; citato nel capo di imputazione del reato di riciclaggio continuato.
Norma sulla valutazione della prova: la difesa ha richiamato presunta violazione di tale norma nella valutazione delle prove, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi fosse motivo per un nuovo apprezzamento del merito.
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente di dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità per la parte del capo di imputazione non annullata; applicata per rendere definitiva la condanna relativa alla somma di euro 55.050,00.
Massime di principio
- La semplice destinazione di denaro illecito al gioco d'azzardo non integra automaticamente il reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis c.p.: occorre verificare la corrispondenza tra la fattispecie concreta e le condotte elencate dalla norma o ricorrere alle specifiche disposizioni sull'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) se rilevanti.
- La fungibilità del denaro consente al giudice di ritenere riciclaggio anche quando non vi sia identità fisica tra le somme derivate dal reato presupposto e quelle impiegate, specie se sussiste una sproporzione ingiustificata tra redditi leciti e disponibilità o movimentazioni anomale.
- Per configurare il dolo (anche in forma eventuale) nel reato di riciclaggio è necessario che l'agente possa rappresentarsi la provenienza delittuosa e l'accetti, elemento desumibile dal complesso degli elementi esteriorizzati (contesto familiare, condivisione della cassa, messaggi, modalità di versamento e trasferimento, ecc.).
- In sede di cassazione non è consentito un terzo esame del merito dei fatti: le doglianze sulla persuasività o diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo che emergano vizi di motivazione consistenti nella sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà.
- Quando parte del fatto non rientra nella descrizione normativa del reato, la Cassazione può annullare senza rinvio per quella parte ("fatto non previsto dalla legge come reato") e confermare le rimanenti responsabilità se adeguatamente motivate.
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