Cassazione Civile, Ordinanza n. 31841/2021 del 04/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società concedente domandava l'ammissione al passivo del fallimento dell'utilizzatrice per crediti derivanti da tre contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni strumentali: canoni scaduti e non pagati, penali risarcitorie e interessi di mora. Il giudice delegato aveva escluso i crediti, ritenendo i contratti non opponibili al fallimento per difetto di data certa e, per due rapporti, già risolti prima del fallimento con conseguente applicazione dell'art. 1526 c.c. La creditrice proponeva opposizione al passivo; il Tribunale ammetteva solo un residuo corrispettivo riferito a un contratto giunto a naturale scadenza, respingendo le altre pretese. Con il ricorso per cassazione la società finanziaria deduceva: 1) violazione degli artt. 1526 c.c. e 72-quater l.fall., sostenendo che la distinzione tra leasing traslativo e di godimento fosse superata e che dovesse applicarsi la disciplina concorsuale unitaria dell'art. 72-quater; 2) violazione degli artt. 1526 e 1458 c.c., affermando che, per i contratti di leasing, la risoluzione dovesse ricadere nella regola generale dei contratti ad esecuzione periodica e non nella disciplina analogica dell'art. 1526 c.c.; 3) violazione degli artt. 1526 e 1382 c.c., lamentando che il tribunale non avesse considerato una clausola contrattuale che prevedeva le conseguenze economiche della risoluzione e la detrazione del ricavato dalla riallocazione del bene; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando l'uso della comune esperienza per ritenere irrisorio il prezzo di opzione rispetto al valore dei beni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la disciplina dell'art. 1, commi 136-140, l. n. 124/2017 non ha efficacia retroattiva; per i contratti risolti prima della sua entrata in vigore resta applicabile la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, e a quest'ultimo si applica in via analogica l'art. 1526 c.c., non l'art. 72-quater l.fall. Ha quindi ritenuto corretta la qualificazione dei contratti come leasing traslativo e la conseguente applicazione dell'art. 1526 c.c. ai due rapporti risolti prima del fallimento. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili: il terzo perché introduceva un fatto nuovo e comunque non censurava la ratio decisiva del decreto, che aveva escluso una domanda di risarcimento o di equo compenso; il quarto perché non aggrediva tutte le autonome rationes poste a base della qualificazione del contratto e mirava in sostanza a una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma eccezionale e endoconcorsuale, applicabile solo allo scioglimento di un contratto di leasing ancora pendente al momento dell'apertura della procedura; non si applica per analogia ai contratti già risolti prima del fallimento.
Disciplina applicabile in via analogica al leasing traslativo risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima del fallimento; esclude l'applicazione della regola generale dell'art. 1458 c.c. nei rapporti riconducibili a tale schema.
La Corte esclude che possa prevalere, in questa materia, la regola generale della risoluzione dei contratti ad esecuzione continuata o periodica quando il rapporto sia qualificabile come leasing traslativo e sia soggetto alla disciplina analogica dell'art. 1526 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione a una clausola penale/di regolazione degli effetti della risoluzione; la censura è stata ritenuta inammissibile per novità e per mancata aggressione della ratio decidendi.
La contestazione dell'uso della comune esperienza per valutare il prezzo di opzione è stata ritenuta inammissibile, anche perché non confrontata con tutte le autonome ragioni della decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma non consente di ottenere una rivalutazione del fatto o di eludere l'onere di censurare tutte le rationes decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, commi 136-140, L. n. 124 del 2017
La disciplina introdotta non ha effetto retroattivo; il comma 140 ribadisce la salvezza dell'art. 72-quater l.fall., confermandone la specialità e l'ambito endoconcorsuale.
Massime di principio
- Nel leasing finanziario risolto prima dell'apertura della procedura concorsuale continua a operare la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo; solo a quest'ultimo si applica in via analogica l'art. 1526 c.c.
- L'art. 72-quater l.fall. ha natura speciale ed eccezionale, è dettato per i rapporti pendenti al momento del fallimento e non può essere esteso analogicamente ai contratti già risolti.
- La riforma del leasing introdotta dalla l. n. 124/2017 non ha efficacia retroattiva sui rapporti esauriti o risolti prima della sua entrata in vigore.
- In cassazione non è ammissibile censurare una sola delle rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione impugnata; il ricorso deve colpire tutte le basi logiche e giuridiche della pronuncia.
- Non è consentito sotto forma di violazione di legge ottenere una rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
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