Cassazione Penale, Sentenza n. 15245/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 29/05/2023 che confermava la condanna di Patrik Berisha per furto aggravato e ricettazione. Il difensore aveva chiesto la correzione dell'errore materiale nel dispositivo (indicazione di un nome diverso, Azougaghi Adballah, anziché Berisha), la restituzione dei termini per proporre impugnazione (art. 175 c.p.p.) per causa di forza maggiore, la revoca dell'esecutività della sentenza e dedotto plurime doglianze di diritto e di motivazione: vizio di notifica (decreto di citazione notificato al difensore invece che al domicilio), uso illegittimo di dichiarazioni nei verbali acquisiti, errata qualificazione della condotta (furto vs altro), mancato riconoscimento di attenuanti (art. 648 comma 4 e art. 62-bis c.p.), e violazione del diritto al contraddittorio per mancata comunicazione della requisitoria scritta del Procuratore Generale.
La decisione
Il Tribunale della Cassazione ha rigettato la richiesta di rimessione in termini per restituzione del termine per proporre impugnazione perché tardiva (va proposta entro 10 giorni dalla cessazione della causa di forza maggiore; qui l'istanza di restituzione è stata presentata oltre i termini). Ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione come tardivo: il ricorso è stato depositato il 12/07/2024, oltre i 15 giorni dalla notificazione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale (notificata il 18/06/2024). La Corte ha altresì ritenuto infondata l'eccezione relativa alla mancata comunicazione "immediata" della requisitoria del Procuratore Generale, spiegando che la disciplina emergenziale (obbligo di immediata comunicazione) introdotta durante la pandemia non si applicava più alla data del procedimento, essendo stata sostituita dalla riforma (cd. riforma Cartabia) che non prevede tale obbligo; le richieste del PM sono comunque depositabili e accessibili alle parti tramite cancelleria. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La restituzione nel termine per proporre impugnazione per causa di forza maggiore deve essere chiesta entro dieci giorni dalla cessazione della causa; nel caso in esame tale richiesta è stata formulata tardivamente e quindi rigettata.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione della condotta; la Corte non ha accolto la censura procedurale relativa alla qualificazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività, senza entrare nel merito delle censure di fatto.
Richiamato dal ricorrente in ordine al mancato riconoscimento di una specifica attenuante; la Corte non ha esaminato il merito di tale doglianza a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Invocato per la mancata concessione delle attenuanti generiche; anche questa censura non è stata valutata nel merito per ragioni di inammissibilità temporale.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Rilevati in relazione alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e senza presenza delle parti, salvo richiesta di discussione orale; la Corte ha richiamato le regole sulla trattazione scritta e sui termini per deposito delle richieste del Procuratore Generale.
art. 83, comma 12-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)
Norma emergenziale (rito 'pandemico') che prevedeva l'invio 'immediato' della requisitoria scritta del PG alle parti; la Corte ha spiegato che tale obbligo era collegato al periodo pandemico ed è stato revocato dalla successiva normalizzazione normativa.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamata come normativa che ha sostanzialmente riprodotto la disciplina emergenziale; la Corte osserva che la disciplina è stata successivamente prorogata ma poi modificata dalla riforma ordinamentale.
d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma 'Cartabia')
La riforma ha introdotto il nuovo rito cartolare/ordinario entrato in vigore il 1 luglio 2024 che non prevede più l'obbligo di immediata comunicazione della requisitoria scritta; pertanto la mancata comunicazione non costituisce oggi motivo di nullità.
Prevede termini per il deposito delle richieste del PM (quindici giorni prima dell'udienza) e la possibilità per le parti di depositare memorie e repliche; la Corte lo ha richiamato per spiegare l'attuale disciplina che non impone l'invio immediato della requisitoria.
Norma richiamata in relazione al procedimento di appello nel nuovo rito cartolare: come per la Cassazione, non è previsto l'obbligo di immediata comunicazione della requisitoria alle parti.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e fissazione dell'ammenda/versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare il ricorrente a €3.000.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale nel dispositivo della sentenza (es. indicazione errata di un nominativo) non riapre automaticamente i termini per proporre impugnazione: la regola è che il termine d'impugnazione decorre dalla pronuncia e resta efficace, salvo che si effettui tempestivamente richiesta di restituzione del termine per causa di forza maggiore nei termini previsti (art. 175 c.p.p.).
- La richiesta di restituzione in termine per impugnare deve essere proposta entro 10 giorni dalla cessazione della causa che ha impedito l'esercizio del diritto; se tale istanza è tardiva, sarà rigettata e l'impugnazione considerata inammissibile per tardività.
- I termini per proporre ricorso in Cassazione vanno osservati rigidamente (ad es. 15 giorni dalla notificazione dell'atto che consente il decorso di un nuovo termine): il deposito tardivo determina inammissibilità e impedisce l'esame nel merito delle doglianze.
- La mancata comunicazione 'immediata' della requisitoria scritta del Pubblico Ministero non costituisce necessariamente violazione del diritto al contraddittorio alla data in cui la disciplina emergenziale è stata sostituita dalla riforma ordinamentale; occorre verificare la normativa vigente al momento del procedimento.
- Quando il difensore ha partecipato attivamente al procedimento di merito, è più difficile ottenere la riapertura dei termini per vizi formali successivamente rilevati: è essenziale che la difesa agisca con tempestività e usi gli strumenti processuali idonei (es. immediata istanza di correzione e, se opportuno, istanza di restituzione del termine).
- In casi simili è opportuno, non appena rilevato un errore materiale nel dispositivo, procedere contestualmente (1) alla richiesta di correzione dell'errore materiale e (2) — se si ritiene che l'errore abbia inciso sui termini d'impugnazione — alla richiesta di restituzione del termine, rispettando i termini brevi previsti per tali istanze.
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