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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7460/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 125, 284 e 274 c.p.p.), sostenendo che la sua ampia collaborazione dopo l'arresto (quattro interrogatori nei quali indicava altri correi) dimostrava il completo distacco dagli ambienti criminali e che il Tribunale aveva errato nel ritenere il domicilio indicato come luogo idoneo agli arresti domiciliari perché, a suo dire, distinto dal luogo di detenzione della droga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussistesse un vizio di motivazione "ictu oculi" nei provvedimenti di merito: i giudici di merito avevano logica e motivazione nel ritenere persistenti i legami del ricorrente con il circuito criminale, in ragione delle concrete modalità del fatto (sottrazione di una ingente partita di droga, rinvenimento di denaro, stupefacenti e bilancini in due luoghi distinti) e degli elementi che indicavano la prosecuzione dell'attività di riscossione tramite terzi (Schettino) anche dopo l'arresto. La Corte ha inoltre confermato che la semplice possibilità di una diversa valutazione non è sufficiente per sovvertire la discrezionalità del giudice del riesame. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; motivazione resa in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68/2016.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Invocata dal ricorrente per censurare la motivazione dei provvedimenti di merito; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito non fosse manifestamente carente o illogica, quindi l'art. 125 (sulla motivazione degli atti giudiziari) non è stata ritenuta violata.

  • art. 284 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; dalla decisione emerge che non è stato riscontrato alcun errore di diritto o manifesta contraddittorietà nel procedimento cautelare tale da far venir meno la discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 274 c.p.p.

    Censurato dal ricorrente nell'ambito della motivazione; la Corte non ha ravvisato nell'istruttoria e nelle argomentazioni dei giudici di merito una violazione di legge riconducibile a tale norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato dalla Corte per statuire l'onere delle spese e la misura in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • decreto del Primo Presidente n. 68 del 28/4/2016

    Richiamato per giustificare la redazione della motivazione in forma semplificata.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata per il principio secondo cui il versamento alla Cassa delle ammende non è disposto se la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa tali da esentare dal pagamento equitativamente fissato in euro 3.000,00.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; citata nelle conclusioni operative della sentenza.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito se la motivazione di quest'ultimo non è manifestamente illogica o carente.
  • La semplice collaborazione o le dichiarazioni del ricorrente non sono necessariamente sufficienti a dimostrare il "recisione" dei legami con il circuito criminale: occorre prova concreta che impedisca materialmente ogni possibilità di interferenza o di proseguimento dell'attività illecita.
  • In materia cautelare le decisioni del giudice del riesame godono di ampia discrezionalità e possono essere ribaltate in Cassazione solo per vizi di diritto o per motivazioni macroscopicamente lacunose o contraddittorie.
  • Nelle impugnazioni avverso misure cautelari è strategico proporre elementi nuovi e pregnanti (es. dichiarazioni di terzi certificabili, garanzie oggettive sul domicilio, misure di controllo alternative come braccialetto elettronico) che possano davvero modificare la valutazione del pericolo di reiterazione o di inquinamento delle prove.
  • Il ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare conseguenze economiche ulteriori (spese e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); dunque valutare attentamente la fondatezza dell'appello prima della sua proposizione.
  • Contestare la valutazione del merito richiede dimostrare errori logico-giuridici evidenti o contraddizioni nella motivazione, non solo offrire una ricostruzione alternativa dei fatti.

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