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Sentenza

Sentenza del 15/01/2016 n. 550 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza presso la società U. s.r.l., furono rinvenute scritture extracontabili dalle quali risultava che G.G. aveva percepito, oltre alla retribuzione ufficiale di 18.144 euro, ulteriori 12.648 euro “fuori busta” nel 1999. L’Agenzia delle Entrate emise quindi un avviso di accertamento per il maggior reddito da lavoro dipendente, con conseguenti maggiori imposte, interessi e sanzioni. Il contribuente impugnò l’atto sostenendo, tra l’altro, che gli elementi probatori non gli erano stati notificati né erano stati prodotti in giudizio e che il processo verbale di constatazione era stato soltanto richiamato, senza essere allegato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell’Agenzia, ritenendo inconferente il richiamo all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, relativo alla rettifica del reddito d’impresa e non all’accertamento del reddito da lavoro dipendente. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, stabilendo che l’avviso di accertamento non deve necessariamente contenere materialmente il processo verbale di constatazione, essendo sufficiente riprodurne il contenuto essenziale. Nel caso concreto, l’avviso recava in allegato una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate di Bologna che riproduceva i dati della verifica, le somme corrisposte in nero e le dichiarazioni del legale rappresentante della società. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la produzione in appello del processo verbale e dei relativi allegati, poiché l’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti nel processo tributario d’appello. La sentenza favorevole al contribuente è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Venezia, in diversa composizione, per una nuova valutazione della documentazione e delle prove. L’esito definitivo sulla debenza delle imposte è stato quindi rimesso al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    Disciplina l’onere della prova, ma la Corte ha escluso che la norma fosse correttamente collegata all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 nel caso concreto.

  • Art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Riguarda le modalità di rettifica del reddito d’impresa delle persone fisiche basato sulle scritture contabili; non disciplina direttamente l’accertamento del maggior reddito da lavoro dipendente oggetto della controversia.

  • Art. 42, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’atto impositivo non deve necessariamente allegare materialmente ogni documento richiamato. È sufficiente che ne riproduca il contenuto essenziale, consentendo al contribuente di conoscere i presupposti dell’accertamento e di difendersi.

  • Art. 58, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario consente alle parti di produrre nuovi documenti in grado d’appello. Tale disciplina speciale prevale sul divieto generale previsto per il processo civile ordinario.

  • Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Riconosce la specialità delle norme del processo tributario rispetto alle regole del processo civile ordinario, giustificando l’applicazione dell’art. 58, comma 2, in tema di produzione documentale in appello.

  • Art. 366-bis del codice di procedura civile

    La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso anche sotto il profilo della corretta formulazione dei quesiti di diritto richiesti dalla norma allora vigente.

  • Art. 360 del codice di procedura civile

    Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dall’Agenzia, tra cui violazione di legge e vizio della motivazione.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento non è necessariamente nullo perché il processo verbale di constatazione richiamato non è materialmente allegato: è sufficiente che l’atto riporti il contenuto essenziale del verbale e degli elementi posti a fondamento della pretesa.
  • L’obbligo di motivazione è rispettato quando il contribuente può comprendere con sufficiente chiarezza i fatti contestati, le somme accertate e le prove utilizzate, così da poter esercitare concretamente il diritto di difesa.
  • Nel processo tributario è normalmente possibile produrre nuovi documenti anche in appello, compresi verbali di constatazione e allegati, in virtù della disciplina speciale dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
  • La mancata valutazione, da parte del giudice tributario, di documenti rilevanti ritualmente prodotti può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio a un diverso giudice per un nuovo esame.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva dell’Amministrazione: stabilisce soltanto che la decisione precedente è viziata e che il giudice del rinvio dovrà valutare nuovamente la fondatezza dell’accertamento sulla base delle prove disponibili.

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