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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26492/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa contro l'ordinanza di archiviazione del GIP, rilevando che tale provvedimento non è ricorribile per cassazione. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con decisione resa de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento iscritto per il reato di abuso d'ufficio, la persona offesa ha impugnato per cassazione l'ordinanza del GIP che aveva disposto l'archiviazione in data 5 novembre 2025. Il ricorso mirava a contestare il provvedimento di archiviazione. La Corte, tuttavia, rileva che il ricorso è proposto contro un atto non ricorribile per cassazione e, pertanto, lo dichiara inammissibile. Viene anche precisato che la declaratoria di inammissibilità è resa senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., in camera di consiglio non partecipata. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 323 c.p.

    Indica il reato oggetto del procedimento originario, cioè abuso d'ufficio.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    senza formalità di procedura

    Consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso de plano, all'esito di trattazione camerale non partecipata.

  • legge n. 103 del 2017

    Viene richiamata come fonte di inserimento dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento non previsto come ricorribile è inammissibile.
  • L'ordinanza di archiviazione non è, di regola, impugnabile per cassazione dalla persona offesa attraverso tale mezzo.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., in camera di consiglio non partecipata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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