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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32107/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Verona che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP (1 luglio 2022) in relazione a reati tributari e autoriciclaggio. La ricorrente deduce incompetenza territoriale del Tribunale di Verona: sostiene che il reato tributario a lei contestato (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) si sarebbe consumato nel luogo della sede legale/ domicilio fiscale della sua società (Milano/Brescia) e che, in subordine, per connessione con il reato di emissione di fatture inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) e con il reato di autoriciclaggio, la competenza sarebbe spettata ad altri distretti (es. Lodi o Rimini). Eccepisce altresì la distinzione tra reati dichiarativi e non dichiarativi ai fini della competenza territoriale.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto sussistente la connessione tra i reati (art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p.) e ha applicato i criteri di determinazione della competenza per territorio: principio generale del locus commissi delicti (art. 8 c.p.p., richiamato dall'art. 18 d.lgs. 74/2000) con le deroghe contenute nello stesso d.lgs. n. 74/2000 (art. 18, commi 1-3). Nel caso concreto non è stato possibile individuare con certezza il luogo di emissione delle fatture emesse dalla Melissa S.r.l., la quale è risultata una "società cartiera" con sede fittizia; pertanto si è fatto ricorso al criterio del luogo di accertamento (art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000), individuato a Verona, dove è stata eseguita attività investigativa e sequestrata documentazione rilevante. Essendo i reati tributari di pari gravità tra loro, la competenza per territorio è attribuita al giudice del luogo del primo reato determinato secondo i criteri del d.lgs. n. 74/2000; dato che l'emissione delle fatture (art. 8) ha preceduto temporalmente gli usi da parte degli indagati ex art. 2, il Tribunale di Verona è stato considerato competente. Il motivo è quindi infondato e l'ordinanza confermativa del sequestro è stata mantenuta.

Norme richiamate

  • art. 18, d.lgs. n. 74 del 2000

    quando nel medesimo anno di imposta le fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, "è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato"

    Il giudice sottolinea che l'art. 18 detta regole specifiche per i reati tributari: comma 2 (reati in dichiarazione) individua il domicilio fiscale come luogo di consumazione; comma 3 regola il caso di emissione plurima di fatture nello stesso periodo d'imposta attribuendo competenza al giudice del primo PM che ha iscritto la notizia di reato. Se il luogo di emissione non è determinabile, si applica il criterio del luogo di accertamento (comma 1).

  • art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che incrimina l'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti; nel caso concreto è centrale per stabilire l'evento cronologico iniziale e la connessione teleologica con altri reati (emittente/fatture "cartiera").

  • art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che incrimina l'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti (reati tributari subiti dagli utilizzatori). I reati ex art. 2 sono connessi ai reati ex art. 8 e, se di pari gravità, la competenza segue le regole della connessione e del primo reato.

  • art. 8, cod. proc. pen.

    Principio generale di competenza per territorio basato sul luogo di consumazione del reato (locus commissi delicti). La Corte richiama che, per i reati tributari, tale principio è il criterio principale salvo deroghe di legge speciale (d.lgs. 74/2000).

  • art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la connessione teleologica dei reati; la Corte rileva che la connessione tra gli indagati (emittenti e utilizzatori) sussiste e può spostare la competenza per territorio secondo le regole ordinarie del codice di rito.

  • art. 16, cod. proc. pen.

    Regola la determinazione della competenza per territorio in caso di connessione: se i reati connessi sono di pari gravità, la competenza spetta al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato (criterio cronologico). La Corte applica tale norma assumendo che l'emissione delle fatture preceda l'uso da parte degli utilizzatori.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che indica il vizio di diritto come motivo di impugnazione in Cassazione; è la base formale del ricorso per violazione e falsa applicazione di legge penale lamentata dalla ricorrente.

  • art. 648-ter.1, cod. pen.

    Norma che incrimina l'autoriciclaggio; nel giudizio è considerata insieme ai reati tributari e valutata nella connessione ai fini della determinazione della competenza territoriale.

Massime di principio

  • Per i reati tributari il criterio generale di competenza è il locus commissi delicti (art. 8 c.p.p.), salvo le deroghe previste dal d.lgs. n. 74/2000 (art. 18).
  • Se il reato è un "reato in dichiarazione" (capo I, titolo II del d.lgs. 74/2000), la competenza è del giudice del luogo del domicilio fiscale del contribuente (art. 18, comma 2).
  • Nell'ipotesi di emissione plurima di fatture per lo stesso periodo d'imposta, quando le emissioni ricadono in diversi circondari, vale il criterio dell'art. 18, comma 3: competenza al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del PM che per primo ha iscritto la notizia di reato.
  • Se il luogo di emissione o di consumazione del reato non è determinabile o risulta fittizio (es. "società cartiera" con sede fittizia), si ricorre al luogo di accertamento del reato per determinare la competenza (art. 18, comma 1).
  • In presenza di connessione tra reati tributari e altri reati, si applicano le regole ordinarie di competenza per connessione (art. 12 e art. 16 c.p.p.); se i reati connessi sono di pari gravità, prevale il criterio cronologico del primo reato.
  • Chi impugna l'incompetenza territoriale deve fornire elementi concreti per dimostrare il luogo di emissione/consumazione; l'esistenza di elementi investigativi che indicano sede fittizia o luogo di accertamento concreto può giustificare il mantenimento della competenza indicata dall'ufficio requirente.
  • La qualificazione della sede di una società come fittizia ("cartiera") e la presenza di sequestri/documentazione in un altro circondario rafforzano l'applicabilità del luogo di accertamento come criterio di competenza.

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